AGGIORNAMENTO CANONI DEMANIALI MARITTIMI – PROPOSTA EMENDAMENTO CONFINDUSTRIA IN SEDE DI DDL ASSET (AS 854)
Confindustria ha predisposto nuovamente uno specifico emendamento sulla disciplina dei canoni per le concessioni demaniali marittime e, in particolare, sul loro aggiornamento annuale ai sensi dell’articolo 04 del DL n. 400/1993 nel cd. DDL ASSET (DDL AS854 – Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici )
L’emendamento interviene sulla disciplina dei canoni per le concessioni demaniali marittime e, in particolare, sul loro aggiornamento annuale ai sensi dell’articolo 04 del DL n. 400/1993.
Si evidenzia, anzitutto, che tale norma era stata inclusa nella prime bozze di DDL Asset circolate e che è ancora citata nelle premesse del provvedimento, a conferma della necessità e urgenza di tale intervento.
Nel merito, con riferimento a tali concessioni, l’art. 10 del DL n. 77/1989 stabilisce che “I canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime, di cui agli articoli 28 e 29 del codice della navigazione, nonché di zone del mare territoriale, sono determinati in base a criteri fissati con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze. Con lo stesso decreto sono fissati i criteri per la determinazione dei canoni di cui all'articolo 39 del codice della navigazione, all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) e all'articolo 48 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, nonché quelli relativi ai cantieri navali”.
Inoltre, il citato art. 04 del DL n. 400/93, stabilisce che “I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della marina mercantile, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso”.
Infine, l'articolo 07 del medesimo DL, stabilisce altresì che “gli enti portuali potranno adottare, per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel presente decreto, che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso”.
Per quanto riguarda l’aggiornamento dei canoni concessori, in applicazione del criterio di calcolo di cui all’articolo 04 del DL n. 400/1993 (basato sulla media della somma degli indici ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori degli indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali), dal 1995, l’incremento dei canoni demaniali marittimi è sempre stato contenuto. Si sono, infatti, registrati valori massimi non superiori all’8% (7,35% nel 1996, 5,50% nel 2009 2 7,95% nel 2022).
A fine 2022, invece, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto n. 321 del 30 dicembre 2022, ha fissato a +25,15% l’aggiornamento delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime per l’anno 2023. Tale incremento, aggiungendosi al +7,95% del 2022, ha determinato un aumento dei canoni concessori di oltre 1/3 nell’arco temporale di poco più di un anno.
Tale scenario è aggravato dalla circostanza per cui l’aggiornamento annuale dei canoni in base agli indici Istat non viene determinato assumendo come base di calcolo solo la parte del canone unitario corrispondente al minimo determinato dal decreto ministeriale per l’anno precedente ma, piuttosto, sul canone complessivo e maggiore, determinato dalle Autorità di sistema portuali (AdSP).
Invero, dalla lettura delle norme richiamate, appare evidente che il legislatore abbia inteso applicare l’adeguamento ISTAT ai soli valori riportati dal decreto interministeriale, ossia ai valori minimi, e non a quelli adottati dalle singole AdSP, alle quali viene unicamente attribuita la facoltà di adottare diversi criteri di determinazione dei canoni, ai sensi del già richiamato articolo 07 del citato D.L. 400/93.Per effetto di questa errata applicazione delle norme, aggravata dall’impennata degli indici Istat, si è determinata, e si sta determinando, una seria difficoltà economica e finanziaria a molte imprese di diversi settori strategici tra cui, la cantieristica navale e gli operatori terminalistici, intervenendo, peraltro, in un contesto economico già fortemente critico per il sistema imprenditoriale. Il settore terminalistico, in particolare, è tra i settori più colpiti, versando i canoni maggiormente onerosi, pari in media ad una cifra tra l’8 e il 20% del fatturato annuo.
Si consideri, inoltre, che la descritta situazione, sta comportando l’applicazione di canoni eterogeni tra loro a seconda del territorio di riferimento e questo rischia di minare alla base i principi generali del diritto comunitario - e in particolare del principio di certezza, di non discriminazione, di libero accesso al mercato, di tutela della concorrenza, del legittimo affidamento del concessionario - generando al contempo effetti incoerenti con gli stessi obiettivi di equilibro del sistema economico sociale.
Pertanto, alla luce del quadro descritto, l’emendamento reca un’interpretazione autentica dell’articolo 04 del DL n. 400/1993, in linea sia con il dato letterale della norma medesima, sia - e soprattutto - con l’effettiva ratio della disciplina complessiva, al fine di chiarirne la corretta applicazione.
Nel dettaglio, si prevede che l’aggiornamento annuale dei canoni demaniali marittimi si applichi. assumendo come base di calcolo le misure unitarie minime determinate per l’anno precedente ai sensi della normativa vigente e aggiornate annualmente con decreto ministeriale ai sensi del medesimo articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400.
TRASPORTO IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA’ - PROPOSTA EMENDAMENTO CONFINDUSTRIA IN SEDE DI DDL ASSET
È stata predisposta la proposta di emendamento che interviene sulla disciplina dei trasporti eccezionali e, in particolare, sul differimento del termine di entrata in vigore delle cd. Linee Guida sui “Trasporti in condizioni di eccezionalità” (“LG”), attualmente prevista a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, del DL n. 146/2021.
In particolare, tale richiesta emendativa dell'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, per la sostituzione delle parole: «Fino al 31 dicembre 2023» con «Fino al 31 dicembre 2024», è finalizzata a scongiurare il blocco dei Trasporti eccezionali e la contestuale apertura di un Tavolo tecnico per la revisione della disciplina, tenendo conto delle esigenze del comparto produttivo e delle imprese di trasporto specializzate in Trasporto eccezionale.
A. Premessa
Per l'industria nazionale, e in particolare per il settore siderurgico, i cui manufatti sono alla base di filiere fondamentali per il Paese (edilizia, automotive, energia, ecc.), le criticità riconducibili ai trasporti in condizione di eccezionalità (per dimensioni o peso), devono essere affrontate con risolutezza e fermezza, in tempi rapidi e certi.
Da una ricostruzione di massima di Confindustria su dati Istat 2020, la dimensione economica dei settori di attività nei quali rientrano le categorie merceologiche oggetto di un trattamento particolare nella regolamentazione dei trasporti eccezionali (blocchi di pietra naturale, elementi prefabbricati compositi, apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, prodotti siderurgici coils e laminati grezzi) coinvolgono complessivamente oltre 3.500 imprese manifatturiere, per un fatturato di quasi 30 miliardi di euro e un’occupazione di quasi 80.000 addetti.
Con Decreto ministeriale del 28 luglio 2022 n. 242, sono state approvate le Linee Guida sui “Trasporti in condizioni di eccezionalità”, in attuazione di quanto previsto dall'art. 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 , convertito con legge 17 dicembre 2021, n. 215 , che ha apportato importanti modifiche all’art. 10 “Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità” del decreto legislativo n. 285/1992 (nuovo Codice della Strada).
Sono altresì state previste, ai sensi dell’art. 10, comma 10-bis, lettera b-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall’articolo 54, comma 1, lett. b n. 2 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, le disposizioni transitorie (applicabili non oltre il 30 settembre 2023), recate nelle “Misure tecnico-gestionali di mitigazione del rischio da adottare fino al termine di entrata in vigore delle linee guida” di cui all’Allegato 2 al citato Decreto ministeriale.
Tali Linee Guida mirano ad assicurare, in modo particolare, l’omogeneità della classificazione e gestione del rischio la compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. Descrivono, inoltre, i compiti specifici attribuiti ai soggetti preposti al rilascio dell’autorizzazione per la circolazione nonché controlli e verifiche preventive per, tra l’altro, la conoscenza, il monitoraggio e il controllo della sovrastruttura stradale per valutare la compatibilità del trasporto eccezionale, la valutazione delle pavimentazioni stradali al passaggio dei carichi, le modalità di verifica della compatibilità con la stabilità dei manufatti e delle opere d’arte. Illustrano, infine, le modalità di rilascio dell'autorizzazione per il trasporto per massa fino a 108t effettuato mediante complessi di veicoli a otto assi, nonché per i trasporti in condizioni di eccezionalità di un unico pezzo indivisibile eccedente i limiti di massa.
Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, come modificato dal Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198, ha disposto la sospensione dell'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Fino al 31 dicembre 2023”, al fine di semplificare la disciplina transitoria disposta dalle linee guida, adottate con il medesimo decreto, e relativa alle verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate.
B. Considerazioni sulle Linee Guida e sulle Disposizioni Transitorie (TE e TCE)
L'adozione delle Linee Guida, inizialmente prevista entro il 30 aprile 2022, è stata oggetto di successivi interventi di proroga da parte del Legislatore, a dimostrazione delle difficoltà correlate alla stesura di un testo che fosse concretamene applicabile, senza dubbi o criticità interpretative, pena il reale rischio di un blocco dei trasporti e della produzione, come più volte manifestato da Confindustria, supportata da Federacciai, dal settore dei trasportatori, nonché dagli stessi gestori delle infrastrutture viarie.
Ad oggi sono molteplici le criticità applicative irrisolte che deriverebbero dall’entrata in vigore delle citate Linee Guida e, in modo particolare, quelle attinenti alle attività che devono essere svolte dagli enti preposti a rilasciare le autorizzazioni di transito. A tal riguardo, una forte criticità è rappresentata dal protocollo di verifica per carichi eccezionali per massa sui manufatti, dove la verifica della transitabilità ai fini del rilascio dell'autorizzazione è in capo al gestore della strada e che, attualmente, sarà difficilmente possibile nella stragrande maggioranza dei casi, per espressa dichiarazione di molti enti.
Sussiste, peraltro, l’esigenza di dare certezza operativa alle aziende nonché continuità operativa delle stesse. In caso di autorizzazioni multiple, che vadano a comprendere anche viaggi nell’anno 2024, l'ente proprietario della strada potrebbe limitare l'autorizzazione al 31 dicembre 2023, in quanto con l'anno nuovo non sarà in grado di rispettare i dettami delle linee guida.
Quanto alle Disposizioni Transitorie (allegato 2) si osserva che:
i. le intenzioni di tale normativa transitoria doveva limitarsi alla "mitigazione del rischio", nelle more dell'entrata in vigore "a regime" delle Linee Guida (allegato 1). In realtà, sono andate oltre il loro mandato, rivelandosi un potenziale ostacolo alla circolazione dei TE. Le misure previste dall'allegato 2, se fossero entrate in vigore, avrebbero - di fatto - reso impossibile il rilascio in tempi certi delle autorizzazioni al transito dei TE, comportando inevitabilmente il loro blocco, con inevitabili ricadute sull'intero sistema dei trasporti e della produzione nazionale. L'allegato 2, infatti, prevede che le autorizzazioni vengano rilasciate dai gestori stradali previa apposita ispezione visiva sugli aspetti strutturali-fondazionali di ogni singolo manufatto presente nell'itinerario pianificato dal trasportatore al fine di rilevarne il livello di difettosità;
ii. nella stesura delle Disposizioni Transitorie non si è tenuto minimamente conto della complessità organizzativa richiesta dalle verifiche ispettive funzionali alla definizione dei livelli di difettosità e delle classi di attenzione di ponti, viadotti e sovrastrutture, verifiche imposte ai fini del rilascio delle autorizzazioni per i TE. Tali verifiche richiedono, infatti, tempistiche, disponibilità di tecnici e professionisti qualificati, disponibilità di strumentazione idonea, ecc. che gli stessi gestori delle infrastrutture si sono detti non in grado di assicurare, prospettando una concreta paralisi dei trasporti;
iii. le misure previste dalle Disposizioni Transitorie sono risultate sostanzialmente inapplicabili allo stesso Legislatore, che è dovuto più volte intervenire sospendendo l'entrata in vigore sia delle Linee Guida sia delle Disposizioni Transitorie. L'ultimo intervento (Decreto Legge n. 198 del 29 dicembre 2022 c.d. Decreto Legge Milleproroghe) ha portato alla sospensione sino al prossimo 31 dicembre 2023, al fine di semplificare la disciplina transitoria disposta dalle Linee Guida.
Occorre inoltre sottolineare che nel corso del 2023 non vi è stato alcun intervento semplificatorio da parte del Legislatore, onde evitare la paralisi dei trasporti al 1° gennaio 2024 e nessun tavolo tecnico è stato avviato con l'industria per andare a semplificare le Disposizioni Transitorie (allegato 2 del D.M. 28 luglio 2022) sia rivedere le Linee Guida (allegato 1 del D.M. 28 luglio 2022), lasciando così gli stessi gestori delle infrastrutture stradali in un clima di totale incertezza e creando difficoltà al rilascio delle autorizzazioni ai TE.
C. Considerazioni finali e proposta emendativa
Alla luce dei motivi brevemente esposti, l'entrata in vigore delle citate Linee Guida al 1° gennaio 2024, determinerebbe il blocco totale di tutto il sistema dei Trasporto eccezionale, con evidente nocumento all'intero settore manifatturiero dei carichi eccezionali e, in sostanza, all'economia del Paese.
La richiesta di emendamento dell'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, con la sostituzione delle parole: «Fino al 31 dicembre 2023» con «Fino al 31 dicembre 2024», è finalizzata a scongiurare il blocco dei Trasporti eccezionali e la contestuale apertura di un Tavolo tecnico per la revisione della disciplina, tenendo conto delle esigenze del comparto produttivo e delle imprese di trasporto specializzate in Trasporto eccezionale.
PROPOSTA DI REGOLAMENTO EUROPEO HEAVY DUTY.
Prosegue, in sede europea, l’esame della Proposta di Regolamento Heavy Duty.
La prossima settimana inizierà, infatti, un’ulteriore fase di negoziazione sugli emendamenti di compromesso del dossier Heavy-duty vehicles, al Parlamento europeo.
Testi in allegato.
DDL ASSET (DDL AS854 – CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 10 AGOSTO 2023, N. 104, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI A TUTELA DEGLI UTENTI, IN MATERIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE E FINANZIARIE E INVESTIMENTI STRATEGICI
Il 5 settembre, le Commissioni riunite Ambiente e lavori pubblici e Industria e Agricoltura hanno avviato dell'esame del ddl n. 854 di conversione in legge del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.
Il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è stato fissato alle 13 di mercoledì 13 settembre.
Si segnalano, in particolare, tra le principali modifiche introdotte:
• sul tema taxi, la possibilità per le città metropolitane e i comuni sede di aeroporti internazionali di bandire il concorso straordinario, sino a un incremento del 20% rispetto alle licenze esistenti, aperto a nuovi operatori, con una procedura certa e semplificata;
• il divieto di fissazione dinamica delle tariffe da parte delle compagnie aree;
• disposizioni in materia di golden power;
• un prelievo del 40% sugli extraprofitti delle banche limitato al 2023, per finanziare il calo delle tasse e il taglio del cuneo nel 2024;
• la proroga, dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023, del termine finale entro cui le persone fisiche possono beneficiare del superbonus 110 per cento sulle spese sostenute per interventi agevolati, su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti e autonome;
• l’istituzione, per l’anno 2023, di una imposta straordinaria a carico degli intermediari finanziari.
DL “SUD”
Giovedì 7 settembre, il CdM ha approvato il DL Sud che introduce disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese. Il provvedimento sulla base di quanto riportato dal comunicato del Governo, interviene nei seguenti ambiti:
• Fondo Sviluppo e Coesione: si conferma la ripartizione delle risorse 2021-2027 per l’80% al Mezzogiorno e per il 20% alle aree del Centro-Nord, ad opera del CIPESS, in favore solo di amministrazioni centrali e regioni e province autonome e si introduce la possibilità di utilizzare le risorse 2014-2020 ancora non impegnate. Si implementa un sistema di monitoraggio dell’utilizzazione delle risorse.
• Zona economica speciale per il Mezzogiorno: dal 1° gennaio 2024 nasce la nuova “ZES unica”, comprendente Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e si introduce un nuovo sistema di governance con una Cabina di regia presso la PCM. All’interno dell’area ZES, le aziende già operative e quelle che si insedieranno potranno beneficiare di speciali condizioni, come la previsione di un’autorizzazione unica per l’avvio delle attività produttive e il riconoscimento, fino al 2026, di un credito d’imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 per l’acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive.
DL IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA E LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un DL in materia di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale il quale, a fronte di sentenze della Corte di Giustizia UE, prevede l’obbligo di aggiornare entro sei mesi i rispettivi piani di qualità dell’aria per le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.
Il CdM ha poi approvato, in esame preliminare, una serie di decreti legislativi di attuazione di norme europee in materia di:
• quadro generale per la cartolarizzazione, che adegua la disciplina delle cartolarizzazioni sintetiche a quanto già previsto per le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate, secondo quanto previsto dal Testo unico delle finanze;
• quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali, che modifica il Testo unico della finanza e il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza individuando la Banca d’Italia e la Consob quali autorità nazionali competenti e introduce una specifica normativa per la gestione della crisi delle controparti centrali;
• rischio sistemico e mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, che istituisce un Comitato per le politiche macroprudenziali, con l’obiettivo di perseguire la stabilità del mercato finanziario.