Si informa che è disponibile, in allegato, la Circolare n. 6 dell’8 luglio 2026 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, che sostituisce il riferimento normativo relativo all’attività di analisi di rischio sanitario e ambientale contenuto nella precedente Circolare n. 4 del 2 luglio 2026, da considerarsi conseguentemente abrogata.
Il nuovo provvedimento fornisce importanti chiarimenti in merito all’ambito di applicazione dell’obbligo di iscrizione nella categoria 9 – Bonifica dei siti, distinguendo le attività, dirette e indirette, soggette all’iscrizione da quelle che, invece, ne sono escluse.
La Circolare precisa inoltre che le attività soggette all’obbligo di iscrizione concorrono alla determinazione della classe di iscrizione, definita sulla base degli importi dei lavori di bonifica cantierabili.
Infine, vengono forniti specifici criteri per la determinazione dell’importo dei valori cantierabili ai fini dell’individuazione della corretta classe di iscrizione.
Si invitano le imprese interessate a consultare la Circolare allegata, al fine di approfondire i chiarimenti forniti e verificare gli adempimenti applicabili.
FF
Allegati
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190-Circ06_08.07.2026
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