Rifiuti urbani indifferenziati: dal 30 luglio via libera all’esportazione in Svizzera per il recupero energetico

Rifiuti urbani indifferenziati: dal 30 luglio via libera all’esportazione in Svizzera per il recupero energetico

Dal 30 luglio 2026 sarà possibile esportare i rifiuti urbani indifferenziati in Svizzera, purché siano destinati esclusivamente al recupero energetico e nel rispetto della procedura di notifica prevista dalla normativa europea.

La novità è introdotta dal Regolamento (UE) 2026/1703 dell’8 luglio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 10 luglio ed efficace dal 30 luglio, che modifica il Regolamento (UE) 2024/1157 sulle spedizioni di rifiuti.

La deroga riguarda i rifiuti urbani indifferenziati provenienti da utenze domestiche e non domestiche, i rifiuti sottoposti a trattamenti che non ne abbiano modificato sostanzialmente le caratteristiche e i combustibili derivati dal trattamento di rifiuti urbani indifferenziati.

Una correzione alla disciplina europea

Con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/1157, dal 21 maggio 2026 era stato vietato l’export di questi rifiuti verso tutti i Paesi terzi, compresi quelli appartenenti all’OCSE. La nuova disposizione introduce un’eccezione esclusivamente per la Svizzera, riconoscendo la necessità di preservare una prassi consolidata che interessa circa 200.000 tonnellate di rifiuti all’anno, provenienti non solo dall’Italia ma anche da Austria, Francia e Germania.

Secondo la Commissione europea, il mantenimento di questa possibilità evita di indirizzare i flussi verso impianti più distanti, con conseguente incremento dei costi logistici e delle emissioni di gas serra, a fronte di benefici ambientali limitati.

Restano invariati gli obblighi procedurali

L’esportazione verso la Svizzera resta comunque soggetta a tutti gli adempimenti previsti dalla disciplina sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, tra cui:

  • procedura di notifica preventiva;
  • contratto tra i soggetti coinvolti;
  • garanzia finanziaria;
  • documento di movimento;
  • certificato di recupero;
  • obbligo di ripresa in caso di spedizione non conforme.

È inoltre confermato il divieto di esportazione per operazioni di smaltimento: i rifiuti dovranno essere destinati esclusivamente a impianti che effettuano operazioni di recupero, tipicamente recupero energetico (operazione R1).

Impatti per enti locali e gestori

La modifica rappresenta un’importante opportunità per i gestori del servizio e per gli enti territoriali, ma non riapre il mercato verso gli altri Paesi OCSE extra UE. Restano infatti escluse destinazioni tradizionali come Norvegia, Islanda, Regno Unito e Turchia.

Per i Comuni e per le Regioni, quindi, la Svizzera costituisce l’unica eccezione al divieto di esportazione, mentre permane la necessità di rafforzare la capacità impiantistica nazionale e di rivedere eventuali piani alternativi di gestione dei flussi.

Infine, resta confermato che le spedizioni già autorizzate prima del 21 maggio 2026 potranno proseguire fino al 20 maggio 2027, secondo le autorizzazioni già rilasciate.

 

FF

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