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Confindustria – Misure di contrasto alla diffusione

Confindustria – Misure di contrasto alla diffusione

Con alcuni provvedimenti di fine anno, il Governo ha modulato diverse misure anti-Covid, tenuto conto dell’andamento dell’epidemia e di fatti rilevanti occorsi in ambito internazionale (in particolare, Cina). Di seguito un approfondimento in merito curato dai colleghi di Confindustria.

Rilevano, in particolare:

Gli interventi in atto per la gestione della circolare del covid nella stagione invernale 2022-2023

Con le circolari n. 51786 del 29 dicembre 2022 e n. 1 del 1° gennaio 2023, il Ministero della salute rappresenta il quadro attuale nel quale si colloca il sistema degli interventi contro la diffusione del covid.

Il Ministero evidenzia, innanzitutto, che, nonostante il trend dei contagi sia in diminuzione, il recente incremento della circolazione dei casi di COVID-19 nella Repubblica Popolare Cinese rende incerta la dinamica globale e dunque anche nazionale, in relazione alla possibile emergenza e diffusione di nuove varianti e merita la dovuta attenzione.

Il Ministero, quindi, sollecita l’attenzione sull’incrocio dei possibili fattori critici, quali le caratteristiche del virus nella stagione fredda (per la possibile comparsa di nuove varianti), il grado di adesione alla campagna vaccinale, il soggiorno in ambienti chiusi, la co-circolazione dei normali virus respiratori, il grado di immunitĂ  o suscettibilitĂ  della popolazione all’infezione o alla malattia grave, la mobilitĂ  della popolazione, gli effetti a lungo termine del virus.

Tutti elementi che rilevano anche nella gestione del rapporto di lavoro e delle misure aziendali contro la diffusione del covid.

Infatti, i due documenti si soffermano, in particolare, sull’uso dei dispositivi di protezione individuale, sul “lavoro domiciliare“, sulla riduzione delle aggregazioni di massa e sulla ventilazione degli ambienti chiusi.

Tutte misure presenti nel Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus sars-cov-2/covid-19 negli ambienti di lavoro del 30 giugno 2022 che, laddove volontariamente attuato, continua a garantire il rispetto delle previsioni dell’art. 2087 cc.

Il progressivo venir meno dell’obbligo vaccinale e del green pass

Il Decreto-legge 162/2022, in particolare:

  • modificando il decreto-legge 44/2021, dispone la cessazione dell’obbligo vaccinale per le categorie interessate (lavoratori che operano nei settori sanitario, sociosanitario e socioassistenziale) e la sospensione fino al 30 giugno 2023 dei procedimenti sanzionatori (art. 7, commi 1 e 1bis)
  • abroga le disposizioni del decreto-legge 44/2021 e 52/2021 concernenti il cd green pass per l’accesso ad alcune strutture[1] (art. 7ter)

Uso delle mascherine nelle strutture sanitarie

Con l’ordinanza del Ministro della salute del 29 dicembre 2022, viene prorogata fino al 30 aprile 2023 la precedente ordinanza del 31 ottobre 2022, che disponeva l’obbligo di uso delle mascherine da parte dei lavoratori e dei visitatori delle strutture sanitarie[2].

Questi obblighi sono stati estesi anche ad ambulatori e studi medici (come precisato in premessa all’ordinanza del 29 dicembre 2022).

Isolamento e autosorveglianza

Con l’art. 7quater, il DL 162/2022 si modifica la disciplina su isolamento (per i positivi) e autosorveglianza (per i contatti stretti) contenuta nell’art. 10ter del decreto-legge 52/2021, come spiegato nella circolare del Ministero della salute n. 51961 del 31 dicembre 2022:

  • Isolamento per i soggetti positivi (fermo restando il divieto di mobilitĂ  dalla propria abitazione o dimora (art. 10ter, comma 1, DL 52/2021):
    • per chi è stato sempre asintomatico: l’isolamento potrĂ  terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare (per effetto dell’abrogazione della parte finale dell’art. 10ter, comma 2 del DL 52/2021) .
  • Inoltre, per chi è stato sempre asintomatico: l’isolamento potrĂ  terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo
  • per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni: l’isolamento potrĂ  terminare dopo 5 giorni dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare (non è invece prevista l’anticipazione della fine dell’isolamento con l’effettuazione del tampone come nel caso di chi è sempre stato asintomatico)
  • “per i casi sintomatici, si ricorda che la circolare n. 37615 del 31 agosto 2022 del Ministero della salute prevedeva invece che, laddove questi soggetti risultassero asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento poteva terminare dopo 5 giorni, purché venisse effettuato un test, antigenico o molecolare, che risultasse negativo, al termine del periodo d’isolamento. In caso di positivitĂ  persistente, si poteva interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test”.
  • per i soggetti immunodepressi: l’isolamento potrĂ  terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo.

Per quanto riguarda la riammissione al lavoro dei lavoratori immunodepressi, si ritiene che tale status non sia conoscibile da medico competente se non a seguito di apposita dichiarazione del lavoratore, alla quale consegue la tutela che la legge ed il Protocollo, laddove volontariamente adottato, assicurano a tale condizione.

  • per gli operatori sanitari: se asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrĂ  terminare non appena un test antigenico o molecolare risulti negativo.
  • per i cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni precedenti il primo test positivo: potranno terminare l’isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o molecolare.
  • Inoltre, con riferimento all’uso della mascherina FFP2 a completamento del periodo di isolamento, la circolare 51961/2022:
  • rende obbligatorio, al termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10° giorno dall’inizio della sintomatologia (per i sintomatici) o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici)
  • raccomanda comunque, sia nel caso dei soggetti sintomatici che asintomatici, di evitare – al termine dell’isolamento – il contatto con persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negativitĂ  a un test antigenico o molecolare.

Con riferimento al rientro al lavoro dopo l’infezione da covid, si ricorda che, secondo il Protocollo 30 giugno 2022, “la riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrĂ  secondo le modalitĂ  previste dall’art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52 e dalla circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022“.

E si rammenta anche che, a settembre 2022, il Ministero della salute aveva precisato che “giĂ  dall’inizio della pandemia, le disposizioni in ambito lavorativo hanno seguito una loro specificitĂ  per fini di tutela e di prudenza richiesti dalle parti sociali e, in taluni contesti anche da alcune categorie di lavoratori (fragili, malati cronici etc..). Parimenti, anche la circolare 37615 DGPREV del 31.08.2022 dispone procedure per la popolazione e non entra nel merito del contesto lavorativo. Per quest’ultimo rimangono valide, salvo diverse future disposizioni, le modalitĂ  definite dai protocolli”.

Il richiamato articolo 4 del DL 24/2022, che modifica l’art. 10ter del DL 52/2021, ad oggi non presenta piĂą l’indicazione del tampone finale. Si ritiene, quindi – secondo approccio condiviso dal Ministero della Salute, consultato per le vie brevi – che per il ritorno al lavoro (a meno che non vi sia stato ricovero ospedaliero), il datore di lavoro non possa piĂą richiedere la produzione del tampone con esito negativo.

Si ricorda, tuttavia, che il datore di lavoro, secondo il Protocollo (art. 1 – Informazione), informa chiunque entri nel luogo di lavoro in ordine all’impegno di rispettare tutte le disposizioni delle AutoritĂ  sanitarie e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda.

Tra queste, ovviamente, il rispetto delle procedure relativi alla gestione dell’isolamento e della autosorveglianza descritte nella richiamata circolare n. 51961/2022.

Da questo punto di vista, poiché la circolare raccomanda comunque di evitare, tra l’altro, ambienti affollati, si ritiene che il lavoratore che rientra al termine dell’isolamento, in assenza di un tampone negativo (la cui effettuazione si ritiene essere rimessa alla scelta del soggetto interessato e non possa essere imposta dal datore di lavoro), sia tenuto ad informare il datore di lavoro (attraverso il medico competente) in ordine alla necessitĂ  di evitare tali ambienti, anche attraverso il lavoro agile, ove possibile, quale strumento di prevenzione del contagio. Lo stesso dicasi nel caso di compresenza con un soggetto “ad alto rischio” (locuzione che appare riferibile anche ai soggetti fragili).

  • Autosorveglianza in caso di contatto stretto con casi confermati positivi al covid (regolata dall’art. 10ter del DL 52/2021, modificato dal DL 162/2022)
  • per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2, è applicato il nuovo regime dell’autosorveglianza:
  • fino al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto, è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti.
  • se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2.
  • gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un caso confermato.

Soggetti in ingresso dalla Cina

Il recente incremento dei casi di covid in Cina, fonte di preoccupazione internazionale, ha determinato la necessitĂ  di adottare misure adeguate di prevenzione con l’ordinanza del Ministro della salute del 28 dicembre 2022, sopra richiamata.

Queste le misure indicate nel provvedimento:

a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle settantadue ore antecedenti l’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare, o, nelle quarantotto ore antecedenti, ad un test antigenico effettuati per mezzo di tampone con risultato negativo;

b) obbligo di sottoporsi ad un test antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, entro quarantotto ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento;

c) in caso di esito positivo del test antigenico, obbligo di sottoporsi immediatamente ad un test molecolare ai fini del successivo sequenziamento e ad isolamento fiduciario nel rispetto della normativa vigente;

d) obbligo di effettuare un ulteriore test antigenico o molecolare con esito negativo per porre termine al periodo di isolamento.

Sul piano del rapporto di lavoro, si ritiene che, in ogni caso, sia quindi richiesta la certificazione di negativitĂ  del tampone.

Lavoratori fragili e lavoro agile

La recente legge di bilancio per il 2023 (L. 29 dicembre 2022, n. 197) al comma 306 dispone, fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal Decreto interministeriale del 4 febbraio 2022 (nessuna proroga è prevista per i genitori con figli under 14) il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalitĂ  agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove piĂą favorevoli.

Per le modalitĂ  e tempi della relativa comunicazione, si rinvia al comunicato del Ministero del lavoro del 31 dicembre 2022.

Non viene prevista alcuna misura per le ipotesi nelle quali le persone fragili sono adibite a mansioni per le quali non è possibile svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.


[1] Strutture di ospitalitĂ , lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, strutture residenziali di cui all’art. 44 del D.P.C.M. di aggiornamento dei LEA del 12 gennaio 2017 (ricoveri per: prestazioni di riabilitazione intensiva diretta al recupero di disabilitĂ  importanti; prestazioni di riabilitazione estensiva a soggetti disabili non autosufficienti; prestazioni di lungodegenza post-acuzie a persone non autosufficienti).

[2] Strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalitĂ  e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

Legge di bilancio: altri tre anni di “bonus barriere architettoniche”

Maxi proroga per la detrazione del 75% sugli interventi diretti a rimuovere limiti e ostacoli agli spostamenti o alla fruizione di servizi

Confermata fino al 31 dicembre 2025 l’agevolazione finalizzata al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici giĂ  esistenti, che altrimenti sarebbe spirata lo scorso 31 dicembre (la precedente legge di bilancio ne aveva sancito l’applicazione alle sole spese del 2022). È stato inoltre precisato che, per le deliberazioni condominiali relative a tali lavori, è sufficiente la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio (articolo 1, comma 365, legge 197/2022).

Per cosa, a chi e in che misura


La misura di favore, originariamente circoscritta alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e ora estesa a quelle sostenute fino al 31 dicembre 2025, è stata introdotta dalla legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 42, legge 234/2021), tramite inserimento nel “decreto Rilancio” (Dl 34/2020) di un nuovo articolo 119-ter.


Si tratta di una detrazione dall’imposta lorda sui redditi, fino a concorrenza del suo ammontare (se non c’è capienza, la parte eccedente non è rimborsabile), pari al 75% delle spese sostenute per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici giĂ  esistenti; dunque, non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” (circolare 23/2022, paragrafo 3.5).


Sono invece ugualmente agevolabili gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unitĂ  immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, lo smaltimento e la bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Per accedere al beneficio fiscale, gli interventi devono rispettare i requisiti individuati dal decreto ministeriale 236/1989 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilitĂ , l’adattabilitĂ  e la visitabilitĂ  degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.


Sono ammessi al bonus barriere le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attivitĂ  commerciale, le societĂ  semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa, siano essi persone fisiche, enti, societĂ  di persone o societĂ  di capitali. Non può fruirne chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva, venendo a mancare, in tali circostanze, un’imposta lorda sulla quale poter operare la detrazione.


Questa deve essere ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e va calcolata su un ammontare complessivo di spese non superiore a:

  • 50mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unitĂ  immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piĂą accessi autonomi dall’esterno
  • 40mila euro moltiplicati per il numero delle unitĂ  immobiliari che compongono l’edificio, in caso di edifici con numero di unitĂ  immobiliari da due a otto
  • 30mila euro moltiplicati per il numero delle unitĂ  immobiliari che compongono l’edificio, in caso di edifici con piĂą di otto unitĂ  immobiliari.

Ciò – ha spiegato l’Agenzia delle entrate nella circolare 23/2022, giĂ  citata – significa che, ad esempio, per un edificio composto da quindici unitĂ  immobiliari, il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è 530mila euro, importo dato dalla somma di 320mila (40mila x 8) e 210mila (30mila x 7). Tale ammontare rappresenta il tetto di spesa agevolabile riferito all’intero edificio; pertanto, se l’intervento riguarda un edificio in condominio, ciascun condomino può calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietĂ  (o all’eventuale diverso criterio applicabile) ed effettivamente rimborsata, anche in misura superiore all’importo commisurato alla singola unitĂ  immobiliare che possiede.

Proprio a proposito di lavori condominiali, è stato ora specificato che, per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative agli interventi di rimozione di barriere architettoniche, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio.
Rispetto alle regole ordinarie che, per il quorum deliberativo, richiedono un numero di voti rappresentativo di almeno la metĂ  del valore dell’edificio, si tratta di una facilitazione, che favorisce l’approvazione dei lavori; la stessa maggioranza semplificata – ricordiamo – giĂ  si applica agli incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, ossia agli interventi agevolati con il “superbonus” (articolo 119, Dl 34/2020).

Opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito


I contribuenti che acquisiscono il diritto al “bonus barriere”, anziché avvalersene direttamente nella dichiarazione dei redditi, possono optare, come prevede lo stesso “decreto Rilancio” (articolo 121, Dl 34/2020):

  • o per lo sconto in fattura anticipato dal fornitore dei beni o servizi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione o cedibile a ulteriori soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
  • o per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Sono possibili tre ulteriori cessioni (limite così elevato, rispetto alle precedenti due, dal “decreto Aiuti quater“, convertito in legge la settimana scorsa e prossimo alla pubblicazione in Gazzetta – articolo 9, comma 4-bis, Dl 176/2022) se effettuate a favore di soggetti “vigilati”, cioè iscritti al rispettivo albo (banche, intermediari finanziari e societĂ  appartenenti a un gruppo bancario), ovvero di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia. Alle banche e alle societĂ  appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo è sempre consentita la cessione a soggetti diversi dai consumatori o utenti (cioè dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attivitĂ  imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale) che hanno stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la capogruppo, in pratica, quindi, a tutti i loro correntisti che sono societĂ , professionisti e partite Iva, senza facoltĂ  di successiva cessione.


Sono comunque applicabili i controlli preventivi e le misure anti frodi (articolo 122-bis, comma 4, Dl 34/2020), secondo cui i soggetti che intervengono nelle cessioni non devono procedere con l’acquisizione del credito se ricorrono i presupposti che fanno scattare gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione (articoli 35 e 42, Dlgs 231/2007). Sono nulli i contratti di cessione conclusi senza rispettare queste regole.


In caso di esercizio dell’opzione, il contribuente deve richiedere a un professionista abilitato o al responsabile di un Caf il visto di conformitĂ  dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione e far asseverare da un tecnico abilitato la congruitĂ  delle spese sostenute, tranne quando si tratta di opere classificate come attivitĂ  di edilizia libera e di interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro.

Certificazioni Uniche: invio dati dai datori di lavoro entro il 21 febbraio

Messaggio Inps 16 gennaio 2023, n. 263

Con il messaggio 16 gennaio 2023, n. 263 l’INPS, in qualitĂ  di sostituto di imposta, comunica ai datori di lavoro interessati la necessitĂ  di inviare i dati sui compensi per fringe benefit e stock option erogati al personale cessato dal servizio durante il 2022, ai fini dell’emissione delle Certificazioni Uniche.

I datori di lavoro dovranno inviare i dati telematicamente entro il 21 febbraio 2023, utilizzando l’applicazione “Comunicazione benefit aziendali“, accessibile tramite il servizio online sul portale dell’Istituto.

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