Quando un licenziamento viene dichiarato illegittimo con conseguente reintegrazione del lavoratore, il datore di lavoro può recuperare l’indennità sostitutiva del preavviso già corrisposta e può far valere tale credito anche nella fase esecutiva, mediante compensazione, senza che sia necessario averlo azionato nel giudizio di impugnazione del licenziamento. È questo il principio affermato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza 22187/2026, destinata ad avere rilievo pratico nelle controversie in cui la tutela reintegratoria si accompagna a pagamenti già effettuati dal datore di lavoro.
La vicenda trae origine dal licenziamento di un dipendente di una banca, successivamente dichiarato illegittimo con ordine di reintegrazione e condanna del datore di lavoro al pagamento dell’indennità risarcitoria prevista dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. In fase di esecuzione della sentenza, tuttavia, la società non ha corrisposto integralmente l’importo risultante dal titolo giudiziale, trattenendo la somma che aveva in precedenza versato al lavoratore a titolo di indennità sostitutiva del preavviso. Il dipendente, ritenendo illegittima tale operazione, ha notificato atto di precetto per ottenere anche la differenza residua.
Sia il Tribunale di Perugia, sia la Corte d’appello hanno dato ragione al lavoratore. Secondo i giudici di merito, infatti, il credito relativo alla restituzione dell’indennità di preavviso avrebbe dovuto essere fatto valere nel giudizio di impugnazione del licenziamento. Trattandosi di un credito anteriore alla formazione del titolo esecutivo, esso non avrebbe potuto essere opposto successivamente in sede esecutiva per ridurre quanto dovuto in forza della sentenza.
La Cassazione ribalta questa impostazione, muovendo da un diverso inquadramento del credito restitutorio. L’ordinanza ricorda anzitutto che l’indennità sostitutiva del preavviso presuppone la definitiva cessazione del rapporto di lavoro. Quando, invece, interviene una sentenza che annulla il licenziamento e dispone la reintegrazione, il rapporto viene giuridicamente ricostituito e diventa incompatibile con il mantenimento dell’indennità di preavviso, la quale perde la propria causa giustificatrice. Da quel momento nasce, in capo al datore di lavoro, un credito per la restituzione delle somme già corrisposte.
È proprio questo passaggio a rappresentare il fulcro della decisione. Per la Suprema corte, il credito restitutorio non esisteva prima della pronuncia di reintegrazione, ma sorge soltanto in conseguenza di essa. Si tratta quindi di un fatto sopravvenuto rispetto al titolo giudiziale e, come tale, può essere fatto valere in sede esecutiva mediante compensazione. Diversamente, solo i crediti già sorti ed esigibili prima della formazione del giudicato restano preclusi dalla cosa giudicata e devono essere dedotti nel giudizio di cognizione.
Richiamando il proprio consolidato orientamento, la Cassazione ribadisce così che la compensazione costituisce un fatto estintivo dell’obbligazione azionata in via esecutiva e può essere opposta quando il controcredito sia sorto successivamente alla formazione del titolo esecutivo. Nel caso della reintegrazione, proprio perché il diritto alla restituzione dell’indennità di preavviso nasce solo con l’accertamento definitivo dell’illegittimità del licenziamento, il datore di lavoro è legittimato a opporlo anche nella fase esecutiva.









