Licenziamento del sindacalista: la nomina a Rsa non riattiva il nulla osta

Licenziamento del sindacalista: la nomina a Rsa non riattiva il nulla osta

Il Tribunale di Lecce, sezione lavoro, affronta un tema frequente nelle relazioni industriali: se la nomina sindacale intervenuta dopo la contestazione disciplinare possa impedire il recesso in assenza del nulla osta previsto dalla contrattazione collettiva.

Con decreto del 15 luglio 2026, il giudice salentino ha rigettato integralmente il ricorso ex articolo 28 dello Statuto dei lavoratori promosso dalla Fiom Cgil di Lecce nei confronti di Aim srl avverso il licenziamento per giusta causa di un lavoratore che, tre giorni prima del recesso e dopo l’avvio del procedimento disciplinare, era stato nominato rappresentante sindacale aziendale. La decisione offre una messa a punto rigorosa del perimetro della tutela procedimentale del nulla osta nel settore metalmeccanico e ribadisce, sul terreno probatorio, la distanza che separa la denuncia di un licenziamento ritorsivo o discriminatorio dalla sua dimostrazione in giudizio.

Il caso

La Fiom Cgil aveva denunciato come condotta antisindacale il licenziamento intimato dalla società nel febbraio 2026 a un dipendente già componente della Rsu, deducendone l’inefficacia per mancata acquisizione del nulla osta previsto dall’articolo 14 dell’Accordo interconfederale 18 aprile 1966, richiamato dall’articolo 6, sezione seconda, del Ccnl Industria metalmeccanica, nonché la nullità per motivo ritorsivo e discriminatorio ai sensi degli articoli 15 della legge 300/1970 e 4 della legge 604/1966. Le domande spaziavano dalla revoca del recesso con reintegrazione, al risarcimento del danno in favore della sigla per 50mila euro, sino alla pubblicazione del provvedimento su tre quotidiani nazionali e a un’astreinte giornaliera ex articolo 614-bis del Codice di procedura civile.

La cornice: nozione teleologica e attualità della condotta

Il giudice muove dalla consolidata nozione teleologica di condotta antisindacale: ciò che rileva non è la struttura dell’atto ma la sua «obiettiva idoneità» a ledere la libertà sindacale, senza che sia necessario – né sufficiente – uno specifico intento lesivo (Sezioni unite 5295/1997). Di interesse la presa di posizione sull’attualità della condotta quale condizione dell’azione: il requisito deve sussistere al momento del deposito del ricorso, mentre l’eventuale cessazione successiva della condotta o dei suoi effetti rileva soltanto sul piano dell’interesse ad agire ex articolo 100 del Codice di procedura civile, con eventuale cessazione della materia del contendere e spese regolate secondo soccombenza virtuale.

Il nulla osta: perimetro contrattuale rigido

Il cuore della decisione sta nella delimitazione della garanzia procedimentale. L’articolo 6 del Ccnl metalmeccanico estende la tutela dell’articolo 14 dell’Accordo interconfederale del 1966 – nato per i membri delle Commissioni interne – ai componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie, in caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, «limitatamente al periodo di durata dell’incarico». Il richiamo è alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la garanzia opera in favore dei rappresentanti aziendali solo ove una specifica norma contrattuale la estenda.

Nella specie, il lavoratore era decaduto dal mandato Rsu nell’ottobre 2025, alla naturale scadenza del triennio, mentre il licenziamento è del febbraio 2026: al momento del recesso, dunque, la tutela non gli spettava.

La designazione a Rsa intervenuta dopo la contestazione disciplinare

È il passaggio di maggiore impatto della decisione. La sequenza temporale è eloquente: procedimento disciplinare già avviato, designazione a Rsa il 24 febbraio 2026, licenziamento tre giorni dopo. Una scansione che poneva frontalmente il tema della nomina sindacale con funzione protettiva, sopraggiunta quando la contestazione era già sul tavolo. Il Tribunale la neutralizza sul piano testuale, senza doverne nemmeno sindacare l’eventuale carattere abusivo: il Ccnl è «chiaro nel riservare la necessità del nulla osta alle sole ipotesi di licenziamento di un membro della Rsu: la tutela non riguarda i membri della Rsa».

Il principio che se ne ricava ha portata sistematica: la garanzia procedimentale è agganciata alla carica elettiva Rsu e alla sua durata, non allo status sindacale in sé, tanto meno a quello acquisito ad hoc. Diversamente opinando, la designazione a Rsa «dell’ultima ora» si trasformerebbe in un congegno elusivo capace di paralizzare qualunque recesso disciplinare già in itinere, piegando a fini individuali una tutela pensata per la funzione rappresentativa. Resta ovviamente ferma, per il neo-nominato Rsa, la protezione generale contro il licenziamento discriminatorio o ritorsivo ex articoli 15 e 28 dello Statuto: ma quella tutela – come il decreto dimostra – passa per l’allegazione e la prova, non per un automatismo procedimentale.

Il decreto dà atto, ad abundantiam, che Aim aveva comunque attivato la procedura tramite la propria associazione datoriale e che la richiesta di nulla osta era rimasta senza riscontro oltre il termine di sei giorni: circostanza che, anche nell’ipotesi di applicabilità della garanzia, ne avrebbe reso operante il provvedimento ai sensi dello stesso articolo 14.

Ritorsione e discriminazione: l’onere di allegazione

Sul secondo fronte, il Tribunale applica i principi di legittimità in tema di recesso ritorsivo: nullità solo quando il motivo illecito sia stato «l’unico determinante» e sempre che il lavoratore ne fornisca prova, anche presuntiva, con onere di indicare i profili specifici da cui desumere l’intento. L’esame della scansione temporale degli eventi – condotto, sottolinea il giudice, sulle stesse allegazioni della Fiom – non ha restituito alcuna correlazione, neppure cronologica, tra il recesso e le iniziative sindacali evocate, risalenti al settembre 2022 e al marzo 2025. Quanto ai riferiti avvertimenti di colleghi circa presunte sorveglianze mirate, il Tribunale li ha ricondotti a non meglio precisate «voci», giudicandoli in sé privi di consistenza tale da scalfire l’impianto difensivo e da fondare elementi probatori.

Non miglior sorte per la censura di discriminatorietà. Pur richiamando lo standard oggettivo della – che prescinde dal motivo illecito determinante e non è escluso dalla concorrenza di finalità legittime – il decreto rileva che la doglianza era formulata in maniera del tutto sovrapponibile a quella di ritorsività, senza allegazione di un trattamento deteriore riconducibile all’appartenenza a una categoria protetta: la genericità allegatoria travolge anche questo profilo.

Il perimetro del giudizio e le ricadute operative

Il giudice ha cura di delimitare l’oggetto dell’accertamento: il rigetto prescinde «dalla verifica della fondatezza degli addebiti e della sussistenza della giusta causa», estranea al giudizio ex articolo 28, limitato alla sola valenza antisindacale del recesso. Il merito disciplinare resta dunque impregiudicato e potrà essere vagliato nell’eventuale impugnativa individuale del lavoratore, non preclusa dal decreto per diversità di parti e di oggetto.

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