La Cassazione, con la sentenza 24479/2026, compone un contrasto maturato all’interno della IV sezione civile in punto di conseguenze risarcitorie connesse all’accertamento della natura subordinata di un rapporto di collaborazione.
Il caso trae origine dal ricorso di un lavoratore che aveva prestato attività prima come collaboratore a progetto e poi come co.co.co, il quale rivendicava la subordinazione e le relative differenze retributive e risarcitorie. Il Tribunale di Roma dichiarava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e per l’effetto condannava la società al ripristino del rapporto di lavoro e al pagamento delle retribuzioni dalla cessazione del rapporto all’effettiva riammissione in servizio.
La Corte d’appello di Roma, invece, pur accertando la natura subordinata del rapporto, in difformità dal Tribunale riteneva applicabile l’indennità prevista dall’articolo 32, comma 5, del Collegato lavoro (legge 183/2010) in luogo delle retribuzioni dalla cessazione del rapporto all’effettiva riammissione in servizio, nel caso specifico determinata in sei mensilità.
In Cassazione la società ha sostenuto che il lavoratore era incorso nella decadenza ex articolo 32, commi 1 e 4, del Collegato lavoro, mentre il lavoratore ha contestato l’applicabilità della tutela risarcitoria forfettizzata prevista dalla medesima legge.
La Suprema corte, in via preliminare, rammenta che la decadenza si applica solo in caso di recesso datoriale. Se il rapporto di lavoro autonomo cessa alla sua naturale scadenza o per effetto del recesso del collaboratore, l’azione per l’accertamento della subordinazione e la riammissione in servizio è esercitabile nei termini di prescrizione, senza essere assoggettata al regime decadenziale indicato dall’articolo 32. Il regime in questione, infatti, non è estensibile alle ipotesi in cui manchi del tutto un atto che il lavoratore abbia interesse a contestare o confutare (si veda Cassazione 18219/2024 e 32254/ 2019).
In merito alle conseguenze risarcitorie connesse all’accertamento della natura subordinata di un rapporto di collaborazione, la Suprema corte analizza i suoi due diversi orientamenti, confermando quello più recente, che non ritiene applicabile la tutela risarcitoria forfettizzata.
Invero, l’orientamento che ritiene applicabile l’indennità ex articolo 32, comma 5, del Collegato lavoro muove da un’interpretazione letterale della disposizione, da applicarsi «nei casi di conversione del contratto a tempo determinato», senza ulteriore specificazione o ulteriori elementi selettivi.
Tuttavia, la Suprema corte ritiene che tale interpretazione determini una irragionevole disparità di trattamento tra fattispecie sostanzialmente omogenee: infatti, in caso di rapporto formalizzato come autonomo o parasubordinato, ma in realtà ab origine di lavoro dipendente, non vi è ragione di attribuire al lavoratore una tutela risarcitoria forfettizzata per il solo fatto che l’espletamento dell’attività dipendente risulti “mediato” dalla formale stipula di un contratto a progetto, laddove in assenza di tale elemento formale egli avrebbe avuto diritto a una tutela risarcitoria piena.
Anche la genesi di tale disposizione – il vasto contenzioso che aveva interessato Poste Italiane, esposta alle ingenti conseguenze risarcitorie per effetto della dichiarazione giudiziale di nullità del termine apposto ai numerosi contratti a tempo determinato – suggerisce che la disposizione intendesse regolare specificatamente il contratto di lavoro subordinato con clausola del termine nulla.
L’interpretazione della Corte trova un autorevole avallo nella sentenza della Corte costituzionale 303/2011 che, nel ritenere legittima la forfettizzazione del danno nei casi di conversione del contratto di lavoro subordinato a termine, ha escluso la sussistenza di profili di discriminazione tra fattispecie, evidenziando che «il contratto di lavoro subordinato con una clausola viziata (quella, appunto, appositiva del termine) non può essere assimilato ad altre figure illecite come quella, obiettivamente più grave, dell’utilizzazione fraudolenta della collaborazione continuativa e coordinata».
I giudici hanno cassato la sentenza della Corte territoriale, enunciando il seguente principio di diritto: «La fattispecie prevista dall’articolo 69, comma 2, del Dlgs 276 del 2003 non integra un’ipotesi di conversione del contratto a tempo determinato, rilevante ai fini dell’articolo 32, comma 5, della legge 183 del 2010, poiché l’accertamento della natura subordinata del rapporto non consegue alla nullità di una clausola contrattuale e alla sua sostituzione con il regime legale, ma alla riqualificazione giudiziale del rapporto in ragione delle concrete modalità della sua esecuzione. Pertanto, all’accertamento della subordinazione del rapporto instaurato ai sensi dell’articolo 61 del Dlgs 276 del 2003 non consegue l’applicazione dell’indennità risarcitoria forfettaria prevista dall’articolo 32, comma 5, della legge 183 del 2010».








