Gentili Associati,
Vi informiamo che Confindustria e ANIA hanno recentemente pubblicato una Guida operativa (in allegato) pensata per supportare le aziende nella gestione del nuovo obbligo di copertura assicurativa contro le calamità naturali.
Questo strumento pratico ha l’obiettivo di accompagnare le imprese in ogni fase del percorso, dalla corretta comprensione del quadro normativo alla scelta delle polizze più adatte, fino ad arrivare alle procedure per la gestione di un eventuale sinistro.
Il quadro normativo ha preso il via con la Legge di Bilancio 2024 e si è successivamente delineato attraverso il decreto ministeriale n. 18 del 30 gennaio 2025. La disciplina è stata poi rimodulata dal decreto-legge n. 39 del 31 marzo 2025, convertito definitivamente nella legge n. 78 del 27 maggio 2025. In base a queste disposizioni, l’obbligo riguarda tutte le imprese che hanno la propria sede legale in Italia, così come le realtà estere dotate di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, a patto che siano tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese.
L’entrata in vigore della norma è stata strutturata in modo progressivo per agevolare l’adeguamento in base alle dimensioni aziendali. Le scadenze hanno visto il coinvolgimento delle grandi imprese a partire dal 1° aprile 2025, seguito da quello delle medie imprese dal 1° ottobre 2025, per concludersi con l’estensione alle micro e piccole imprese dal 1° gennaio 2026.
Per quanto riguarda l’oggetto della tutela, la polizza deve coprire i danni causati da specifici eventi naturali, ovvero terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. La garanzia assicurativa deve includere i terreni, i fabbricati, gli impianti, i macchinari e le attrezzature industriali o commerciali che vengono impiegati a qualunque titolo per l’esercizio dell’attività aziendale. Di conseguenza, sono compresi anche i beni utilizzati in locazione o in leasing, a meno che il proprietario non abbia già provveduto a metterli in sicurezza con una propria copertura.
Analizzando il perimetro dei beni, la legge esclude esplicitamente dall’obbligo i veicoli iscritti al PRA e le merci stoccate in magazzino. Al contrario, oltre a depositi, officine e magazzini stessi, rientrano nella copertura anche i mezzi di movimentazione e di sollevamento interni, purché non siano registrati al PRA.
Infine, un aspetto centrale riguarda il sistema sanzionatorio. La normativa non introduce sanzioni pecuniarie o multe dirette per le aziende che non si adeguano. Tuttavia, stabilisce una penalizzazione indiretta di grande rilievo: l’inadempimento, infatti, verrà preso in considerazione in modo penalizzante ogni volta che l’impresa richiederà agevolazioni pubbliche, contributi o sovvenzioni dello Stato, anche in caso di aiuti economici erogati a seguito di futuri eventi calamitosi.
Distinti saluti
Allegati
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guida confindustria e ania
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