Imballaggi in plastica: dal 2030 nuove regole, in Italia spazio a compostabilità e biodegradabilità

Imballaggi in plastica: dal 2030 nuove regole, in Italia spazio a compostabilità e biodegradabilità

Il quadro normativo europeo sugli imballaggi introduce, a partire dal 2030, nuovi divieti per alcune tipologie di imballaggi in plastica monouso. L’Italia ha scelto di avvalersi della possibilità prevista dal Regolamento (UE) 2025/40, consentendo la permanenza sul mercato di alcune di queste tipologie di imballaggi a condizione che siano biodegradabili e compostabili e possano essere conferiti nella raccolta dell’organico.

La disciplina nazionale è stata definita con il Decreto-legge 143/2026, convertito in legge e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 ottobre 2026, che introduce specifiche disposizioni nel D.Lgs. 152/2006.

Il quadro europeo

Il Regolamento (UE) 2025/40, applicabile dal 12 agosto 2026, prevede nell’Allegato V il divieto, a decorrere dal 2030, di immettere sul mercato alcune categorie di imballaggi in plastica monouso.

Tra questi rientrano, in particolare:

  • gli imballaggi destinati a contenere meno di 1,5 kg di ortofrutta fresca;
  • alcuni imballaggi monouso per alimenti e bevande destinati al consumo nel settore della ristorazione e dell’ospitalità, quali piatti e bicchieri;
  • le confezioni monodose flessibili per cosmetici utilizzate nelle strutture ricettive;
  • le monoporzioni di condimenti e altri prodotti destinati al settore Ho.Re.Ca., quali zucchero e salse.

Il Regolamento prevede tuttavia la possibilità per gli Stati membri di adottare misure nazionali che consentano l’utilizzo di tali imballaggi, a determinate condizioni, attraverso il ricorso a materiali biodegradabili e compostabili.

La scelta dell’Italia

La normativa nazionale ha introdotto, attraverso l’articolo 226-quinquies del D.Lgs. 152/2006, la possibilità di mantenere sul mercato alcune delle tipologie di imballaggio interessate dal divieto europeo, purché rispettino specifici requisiti.

In particolare, gli imballaggi dovranno essere certificati come biodegradabili e compostabili da un organismo accreditato, secondo la norma UNI EN 13432 o uno standard europeo equivalente, e dovranno poter essere raccolti insieme alla frazione organica dei rifiuti.

La scelta italiana consente pertanto di mantenere sul mercato, anche dopo il 2030, determinate categorie di imballaggi, subordinandone l’utilizzo al rispetto dei requisiti di compostabilità e biodegradabilità previsti dalla normativa.

Ortofrutta: previste specifiche esclusioni

La legge di conversione del decreto interviene anche sulla disciplina relativa agli imballaggi utilizzati per l’ortofrutta fresca preconfezionata.

In attesa degli orientamenti che la Commissione europea dovrà adottare entro il 12 febbraio 2027, l’obbligo non si applica a specifiche categorie di prodotti, tra cui fragole, frutti di bosco, ciliegie, pesche, kiwi, avocado, mele e pere mature, insalate, pomodori, zucchine, patate, carote, funghi ed erbe aromatiche, nonché ai prodotti di quarta gamma pronti al consumo, come insalate in busta e frutta già tagliata e confezionata.

Cosmetici negli hotel

Una specifica disposizione riguarda gli imballaggi monodose utilizzati per cosmetici nelle strutture ricettive.

La confezione potrà continuare a essere commercializzata a condizione che sia compostabile e biodegradabile e che anche il prodotto contenuto sia compatibile con i processi di compostaggio, secondo quanto previsto dalla disciplina nazionale.

Restano inoltre fermi gli obblighi relativi ai materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA).

Documentazione e sanzioni

Particolare attenzione dovrà essere prestata alla documentazione attestante la conformità degli imballaggi.

La normativa prevede che non sia applicata la sanzione qualora l’operatore economico dimostri di aver acquistato gli imballaggi sulla base di documenti di conformità rilasciati dal produttore, dall’importatore o dal distributore.

A partire dal 1° gennaio 2030, la violazione delle disposizioni potrà comportare una sanzione amministrativa da 2.500 a 25.000 euro, con possibilità di aumento fino al quadruplo del massimo qualora il valore degli imballaggi oggetto della violazione superi il 10% del fatturato dell’impresa.

Il nuovo quadro normativo richiede quindi alle imprese interessate una particolare attenzione alla conformità dei materiali, alla certificazione della compostabilità e alla corretta gestione della documentazione, in vista dell’entrata a regime delle nuove disposizioni europee.

 

FF

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