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Le nuove misure per gli ingressi dalla Cina

MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 28 dicembre 2022

Il Ministero della Salute ha emanato l’ordinanza “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti gli ingressi dalla Cina. (22A07435)” (GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022)

L’ordinanza prevede per i soggetti che arrivano dalla Cina:

a) all’atto dell’imbarco obbligo di presentazione di un test molecolare negativo effettuato nelle 72 ore antecedenti l’ingresso nel territorio nazionale o di un test antigenico negativo effettuato nelle 48 ore antecedenti

b) all’arrivo in aeroporto, obbligo di sottoporsi a un test antigenico, o se non fosse possibile entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento;

c) in caso di esito positivo obbligo di sottoporsi immediatamente a un molecolare ai fini del sequenziamento e a isolamento;

d) obbligo di effettuare un ulteriore test antigenico o molecolare con esito negativo per uscire dall’isolamento.

Se non insorgono sintomi di COVID-19,le disposizioni non si applicano ai minori di 6 anni, ai membri dell’equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’UE o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni.

Legge di bilancio: ancora un trimestre di bonus energetici
Prorogati e potenziati per il 1°trimestre 2023

La legge di Bilancio 2023, legge 197/2022, come richiesto tra gli altri anche dalla nostra organizzazione, proroga per un ulteriore trimestre e rafforza i bonus energia giĂ  previsti nel 2022.

Energia elettrica

Per le imprese (diverse dalle imprese cd energivore[1]) dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (era 16,5 kW nel 2022) il credito di imposta sale al 35% (era il 15% nel 2022) della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell’anno 2023. È utilizzabile in compensazione entro il 31 dicembre 2023; può anche essere ceduto a soggetti terzi.
La misura è a parziale compensazione dei maggiori oneri[2] sostenuti per la componente energia acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023.

Gas naturale

Il credito d’imposta è previsto nella misura del 45% a parziale compensazione dei maggiori oneri[3] sostenuti per l’acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici.

Obblighi dei fornitori

Per le imprese che nel quarto trimestre 2022 e nel primo trimestre 2023 si approvvigionano presso lo stesso fornitore del quarto trimestre 2019, è possibile richiedere al venditore – che deve provvedervi entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta – una comunicazione, in cui siano riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del bonus spettante per il primo trimestre 2023.

Utilizzo dei crediti

I quattro bonus presentano caratteristiche comuni:

* non rilevano ai fini della determinazione della percentuale di deducibilitĂ  degli interessi passivi (articolo 61, Tuir) né sui criteri di inerenza delle spese e degli altri componenti negativi (articolo 109, comma 5, Tuir)

* sono utilizzabili esclusivamente in compensazione (articolo 17, Dlgs 241/1997), entro il 31 dicembre 2023

* non sono soggetti ai limiti in materia di compensazione dei crediti, in particolare quello annuale di 250mila euro per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (articolo 1, comma 53, legge 244/2007) e quello di 2 milioni di euro all’anno per i crediti d’imposta e i contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (articolo 34, legge 388/2000 e articolo 1, comma 72, legge 234/2021)

* sono cumulabili con altre agevolazioni riconosciute per i medesimi costi, a patto che il cumulo, considerata anche la non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non determini il superamento del costo sostenuto

* possono essere ceduti a terzi, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, esclusivamente per intero, con facoltĂ  di due ulteriori cessioni soltanto se effettuate in favore di soggetti “vigilati”, vale a dire banche e intermediari finanziari iscritti all’albo, societĂ  appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. In ogni caso, sono applicabili i controlli preventivi e le misure anti frodi (articolo 122-bis, comma 4, Dl 34/2020), secondo cui i soggetti che intervengono nelle cessioni non devono procedere con l’acquisizione del credito se ricorrono i presupposti che fanno scattare gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione (articoli 35 e 42, Dlgs 231/2007). Sono nulli i contratti di cessione conclusi senza rispettare queste regole.

Per cedere i crediti, le imprese devono richiedere e ottenere – da Caf, iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali nonché dei consulenti del lavoro, iscritti nel registro dei revisori legali, iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Cciaa per la sub-categoria tributi, in possesso di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria – il visto di conformitĂ  dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza delle condizioni che danno diritto ai bonus. Il cessionario deve usufruire dei crediti d’imposta con le stesse modalitĂ  che avrebbe dovuto utilizzare il cedente, comunque entro il 31 dicembre 2023.

Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate dovrĂ  definire le modalitĂ  attuative delle disposizioni in materia di cessione e tracciabilitĂ  dei crediti.

Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (fondo dei fondi BEI)

Pubblicato l’avviso PNRR M1C3 investimento 4.2.3
Pubblicato sul sito del Ministero del Turismo l’Avviso pubblico sul Fondo per il turismo sostenibile di cui all’art. 8 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 – PNRR M1C3 . Investimento 4.2.3 “Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI)”.

https://www.alberghiconfindustria.it/notizia/49383/sviluppo-e-resilienza-delle-imprese-del-settore/download/12986/

Bonus pubblicitĂ , dal 9 gennaio invio della dichiarazione sostitutiva per le spese sostenute nel 2022
il nuovo modello di comunicazione

Ripristinato per il 2023 dal Decreto Energia” (articolo 25-bis Dl n. 17/2022), riparte il bonus pubblicitĂ .

Dal 9 gennaio al 9 febbraio 2023 è possibile inviare la dichiarazione sostitutiva per confermare gli investimenti pubblicitari effettuati nel 2022.

Sono agevolabili solo le spese sulla stampa, anche on line, e non quelle per radio e televisioni ed esclusivamente se l’investimento è superiore almeno dell’1% rispetto all’anno precedente.

Il credito d’imposta è previsto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie, esclusivamente per le spese sostenute per la stampa, quotidiana e periodica, anche on line, nei limiti del regolamento europeo sugli aiuti di stato “de minimis”. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello F24 da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Il modello aggiornato e le relative istruzioni sono disponibili in allegato e sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri e sul sito dell’Agenzia.

Il modello deve essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nell’area riservata.

https://www.alberghiconfindustria.it/notizia/49377/bonus-pubblicita-dal-9-gennaio-invio-della/download/12970/

DDL Bilancio 2023

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