Al via il tavolo di confronto con Ministero e Ispettorato Nazionale del Lavoro
Maggiori controlli e rigorose garanzie per l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzato nel rapporto di lavoro, pubblico e privato. Conciliare il rispetto del Gdpr con il Decreto Trasparenza. Supportare i datori di lavoro nella corretta applicazione della nuova normativa.
Queste le prime indicazioni, fornite dal Garante per la privacy nella comunicazione inviata al Ministero del Lavoro e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro in risposta ai numerosi quesiti ricevuti da Pa e imprese.
Nella nota, il Garante ha inoltre manifestato la propria disponibilitĂ ad avviare un tavolo di confronto volto a definire una corretta interpretazione delle norme introdotte dal cosiddetto Decreto Trasparenza.
Il decreto, che si applica ai contratti di tipo subordinato e ad altre forme di lavoro, ha introdotto, tra l’altro, l’obbligo per il datore di lavoro di informare adeguatamente i lavoratori nel caso utilizzi sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico, o per altre attivitĂ collegate al rapporto di lavoro e alla sua gestione.
I dipendenti, ad esempio, dovranno poter conoscere i parametri principali utilizzati per programmare o addestrare i sistemi automatizzati, inclusi i meccanismi di valutazione delle prestazioni nonché la robustezza e la cybersicurezza dei sistemi. Tali obblighi informativi, ha chiarito il Garante, non sostituiscono quelli giĂ previsti dal Gdpr.
L’AutoritĂ ha anche ricordato che l’introduzione delle nuove garanzie non modifica le tutele giĂ previste dal Regolamento UE per la protezione dei dati personali e dallo Statuto dei lavoratori. L’adozione di sistemi di monitoraggio nel contesto lavorativo deve quindi sempre essere oggetto di una preliminare verifica, da parte del datore di lavoro, delle condizioni di liceitĂ stabilite dalla disciplina in materia di controlli a distanza, nonché di una valutazione dei rischi per verificarne l’impatto sui diritti e sulle libertĂ degli interessati.
Riguardo infine a sistemi particolarmente invasivi, come gli strumenti di machine learning, di rating e ranking, il Garante ha sottolineato che il loro impiego pone criticitĂ in termini di proporzionalitĂ e rischia di porsi in contrasto con i principi di protezione dei dati e con le norme nazionali di settore a tutela della libertĂ , della dignitĂ e della sfera privata del lavoratore.
Progetti di istruzione e formazione all’estero
Tra i programmi di formazione all’estero che danno diritto ad una quota riservata nell’ambito del decreto flussi interessato anche il turismo;
L’articolo 23 del Testo Unico sull’immigrazione (D.Lgs. del 25.07.1998 n. 286), prevede la possibilitĂ di riservare annualmente nell’ambito del decreto flussi quote di ingresso agli stranieri non comunitari residenti all’estero che abbiano completato appositi programmi di istruzione e formazione nei Paesi di origine.
Quali sono i programmi di formazione all’estero che danno diritto ad una quota riservata nell’ambito del decreto flussi?
Le attivitĂ formative pre-partenza che consento di entrare in Italia nell’ambito delle quote appositamente riservate nell’annuale decreto flussi, sono attualmente solo quelle svolte nell’ambito dei progetti finanziati dalla Direzione Generale Immigrazione del Ministero del Lavoro in qualitĂ di AutoritĂ Delegata del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI).
In particolare nell’ambito dell’avviso pubblico n.2/2019 sono stati finanziati dieci progetti di formazione professionale e civico linguistica pre-partenza finalizzati all’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, di formazione professionale e per ricongiungimento familiare di cittadini di Paesi Terzi. Tale progetti sono attualmente in corso di svolgimento in 15 Paesi extra UE: Albania, Bosnia-Erzegovina, Costa d’Avorio, Egitto, Etiopia, Gambia, Ghana, India, Mali, Marocco, Moldova, Nigeria, Senegal, Tunisia e Ucraina.
Da chi vengono organizzati tali corsi?
Al fine di consentire una piĂą stretta correlazione tra l’effettiva richiesta di specifiche professionalitĂ nel territorio italiano e le attivitĂ formative pre-partenza svolte, nell’ambito dell’Avviso n. 2/2019 potevano essere presentate solo da:
- Regioni/Province autonome e altri enti locali;
- associazioni di categoria dei datori di lavoro/lavoratori;
- organismi internazionali;
- enti e associazioni operanti nel settore dell’immigrazione iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivitĂ a favore degli immigrati;
- UniversitĂ e Istituti di ricerca, operatori pubblici e privati accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro ai sensi del D.lgs. 276/2003 e del D.lgs. 150/2015;
- organizzazioni della societĂ civile e altri soggetti senza finalitĂ di lucro iscritti all’Elenco dell”Agenzia per la Cooperazione italiana.
Come vengono selezionate le persone che parteciperanno nel loro Paese alle attivitĂ formative?
Sono i soggetti che organizzano il corso ad individuare le modalitĂ di selezione dei candidati sulla base di criteri di massima trasparenza e nel pieno rispetto della normativa vigente, in Italia e nel Paese terzo, in materia di selezione e reclutamento di lavoratori. La selezione avviene in base ai settori produttivi e ai profili professionali individuati in fase di progettazione.
Cosa è previsto nell’ambito di tali corsi?
I corsi di formazione professionale e linguistica vengono organizzati in settori produttivi specifici richiesti dal mercato del lavoro nazionale, con l’acquisizione almeno del livello A1 di conoscenza della lingua italiana attestato dagli enti certificatori, con elementi di educazione civica e normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in un’ottica di accrescimento delle competenze per un migliore inserimento nel mercato del lavoro nazionale. Per quanto riguarda i settori economici oggetto dei percorsi di formazione professionale pre-partenza in corso, l’ambito maggiormente preso in considerazione è stato l’agricoltura/agrifood al centro di ben 5 progetti, ma se si aggiungono anche le attivitĂ della cura del verde/giardinaggio, il numero degli interventi sale a 7. Seguono edilizia, i servizi di cura della casa e/o della persona, logistica, magazzinaggio, turismo e ristorazione.
Cosa è previsto al termine del corso?
A conclusione dei corsi, per i candidati che hanno frequentato almeno l’80% delle ore di lezione realizzate deve essere previsto obbligatoriamente un esame finale che attesti:
- per la formazione linguistica, almeno il raggiungimento del livello di lingua A1. L’esame si svolge nei paesi di origine e il superamento deve prevedere il rilascio, in alternativa, di uno dei documenti di seguito specificati:
- certificazione del livello di conoscenza rilasciata da parte di uno degli enti certificatori riconosciuti (ovvero: UniversitĂ per Stranieri di Perugia, UniversitĂ per Stranieri di Siena, UniversitĂ degli Studi Roma Tre, SocietĂ Dante Alighieri, Universita’ per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria.) ovvero da altri soggetti convenzionati con i predetti enti certificatori, in conformitĂ con la normativa vigente;
- titolo attestante il livello di conoscenza della lingua italiana, rilasciato da un Istituto di cultura italiana all’estero.
- per la formazione professionale, a conclusione dei corsi, per i candidati che hanno utilmente frequentato l’80% delle ore di lezione realizzate (aula e laboratorio), è previsto obbligatoriamente un esame finale, articolato in una prova scritta, una prova pratica (osservazione diretta) ed una orale. A coloro che concludono positivamente l’esame finale viene rilasciato un attestato di frequenza con l’indicazione delle conoscenze e competenze acquisite grazie al percorso formativo.
Sono previste agevolazioni per lavorare in Italia per i partecipanti che hanno completato con successo il percorso formativo?
Si, l’ente organizzatore del corso fornisce al Ministero del Lavoro l’elenco nominativi di coloro che hanno partecipato e completato con successo il percorso formativo (con indicazione della tipologia di percorso formativo seguito). Nel corso dell’attivitĂ formativa, i candidati vengono informati adeguatamente, dai soggetti attuatori degli interventi, in merito alle eventuali offerte di lavoro ed alle relative condizioni contrattuali applicabili. Ai fini dell’ingresso in Italia di coloro che hanno completato con successo i percorsi di formazione , gli organizzatori del corso devono fornire il necessario supporto informativo e amministrativo ai lavoratori e ai datori di lavoro nell’espletamento delle procedure per la richiesta di nulla osta e di visto di ingresso.
I lavoratori che hanno completato con successo il corso hanno diritto ad una quota riservata nell’ambito di quelle previste annualmente nel c.d. “Decreto flussi”, e le domande di assunzione nei loro confronti vengono esaminate in via prioritaria dallo Sportello Unico.
Nel DPCM 29.12.2022 (in corso di pubblicazione) sono previste 1000 quote riservate agli ingressi per lavoratori formati all’estero.
Quale è la procedura prevista per l’assunzione di un lavoratore che ha completato con successo un corso di formazione all’estero?
I lavoratori in possesso dell’attestato di qualifica o di frequenza conseguito nell’ambito dei programmi del corso, con certificazione delle competenze acquisite, possono essere assunti in Italia da un datore di lavoro, attraverso la richiesta di nulla osta al lavoro agli Sportelli Unici per l’Immigrazione, utilizzando il Modello BPS presente sul sistema informatico del Ministero dell’Interno, dove è necessario indicare il corso di formazione all’estero frequentato nonché allegare la certificazione di lingua italiana conseguita.
L’Ispettorato territoriale del lavoro competente verifica che il lavoratore richiesto sia presente nell’elenco nominativo dei cittadini formati all’estero messo a disposizione dagli Ufficio dal Ministero del Lavoro attraverso sul sistema informatico S.I.L.E.N. del ministero. In caso di esito positivo della verifica lo Sportello Unico, previo le verifiche di competenza della questura, rilascia il nulla osta al lavoro nell’ambito delle quote riservate alla formazione all’estero dal decreto flussi.
È possibile far svolgere in Italia un tirocinio formativo ad un lavoratore che ha partecipato ad un programma di formazione pre-partenza?
Si, ma in tal caso non vi sono quote riservate ai partecipanti ai programmi pre partenza e si dovrĂ seguire la procedura ordinaria prevista per l’avvio in Italia di un tirocinio nei confronti di uno straniero residente all’estero.
Nell’ambito dell’avviso n. 2/2019 è previsto che il soggetto organizzatore del corso deve farsi carico di verificare la conformitĂ della documentazione fornita per l’avvio del tirocinio a quanto previsto dalle Linee Guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero.
Cordiali saluti










