Il prossimo 15 settembre 2026 scade il termine per presentare all’Inail la richiesta dell’accentramento delle posizioni assicurative presso un’unica sede dell’Istituto assicuratore per l’anno 2027.
L’adempimento riguarda i datori di lavoro che gestiscono più unità produttive diffuse sul territorio nazionale. È bene precisare che tale adempimento è una facoltà concessa ai datori con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti amministrativi dei datori di lavoro.
Vengono escluse dalla richiesta di accentramento le posizioni assicurative che ineriscono lavorazioni a carattere temporaneo posti in essere dal medesimo datore in più sedi di lavoro.
Per ottenere l’autorizzazione presso un’unica Sede Inail delle posizioni assicurative, l’istanza telematica deve essere presentata tassativamente entro il 15 settembre precedente quello per cui viene chiesto l’accentramento, alla Direzione regionale dell’Inail competente per territorio, nel caso di accentramento a carattere nazionale, interregionale o regionale, o alla competente sede provinciale dell’Inail, nel caso di richiesta di accentramento a carattere provinciale.
La domanda dovrà contenere motivazioni poste a fondamento della richiesta.
Il datore di lavoro, o suo intermediario, dovrà riportare all’interno dell’istanza le seguenti informazioni:
- lavori in corso di svolgimento nonché quelli cessati nel quadriennio antecedente l’anno di presentazione della medesima istanza;
- i numeri delle posizioni assicurative e le corrispondenti sedi Inail.
La domanda telematica di accentramento deve contenere l’elenco di tutte le PAT attive alla data di presentazione, nonché delle PAT cessate nel quadriennio precedente. L’elenco è necessario perché l’Inail considera anche le PAT cessate ai fini del calcolo della sinistrosità media, elemento determinante per la determinazione dell’oscillazione del tasso medio di tariffa.
Si potrà richiedere l’accentramento delle posizioni assicurative presso un’unica sede Inail anche in via preventiva, già in sede di avvio dell’ attività , presentando apposita istanza motivata per via telematica alla Direzione regionale dell’Inail competente per territorio oppure alla competente sede provinciale Inail.
Il datore di lavoro è tenuto a fornire all’Inail tutte le notizie che gli sono richieste allo scopo di conoscere, in qualsiasi momento, le persone adibite ai singoli lavori, le rispettive retribuzioni e le ore di lavoro prestate.
Ricevuta la domanda di accentramento, l’Inail ha un termine di centoventi giorni per esprimersi con un provvedimento espresso. Il provvedimento può concludersi con:
- un accoglimento della domanda, con conseguente avvio delle operazioni di cessazione delle PAT accentrate e di istituzione della nuova PAT accentrante;
- reiezione in base a carenze documentali, assenza di requisiti soggettivi o oggettivi, incoerenza tra la struttura organizzativa e la richiesta di accentramento.
Durante i centoventi giorni, l’Inail può peraltro richiedere integrazioni documentali o chiarimenti, che dovranno essere forniti entro i termini indicati per evitare la sospensione o la chiusura dell’istruttoria. L’Istituto, pertanto,a la facoltà di revocare l’autorizzazione all’accentramento nel caso in cui il datore di lavoro non fornisca le informazioni richieste sulle persone a lavoro e i dati relativi alle retribuzioni e alle ore di lavoro.
Trascorsi il termine di centoventi giorni senza che l’Inail abbia adottato un provvedimento espresso, opera il meccanismo del silenzio-rifiuto.








