Il 1° gennaio 2026 è entrato in vigore il Decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 recante il Codice degli incentivi (di seguito “Codice”).
In proposito, si ricorda che il Codice – adottato in attuazione della Legge 27 ottobre 2023, n. 160, che conteneva una Delega al Governo per rivedere il sistema degli incentivi in un’ottica di semplificazione dei processi e monitoraggio sulle attività economiche – è finalizzato ad armonizzare la disciplina generale in materia di incentivi alle imprese e delinea metodi e criteri omogenei che le Amministrazioni dovranno seguire nella definizione degli strumenti agevolativi (si veda l’Audizione di Confindustria sul Decreto).
Nell’ambito delle disposizioni del Codice, è particolarmente rilevante la definizione delle fattispecie che determinano l’esclusione delle imprese dall’accesso agli incentivi (art. 9). Tra queste, si segnala quella che prevede l’esclusione dall’accesso agli incentivi delle imprese che non hanno adempiuto all’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni per eventi catastrofali (art. 9, virgola 1, lettera f), di cui all’art. 1, comma 101 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024, di seguito “Legge”).
Si tratta, in particolare, di una previsione che meglio definisce il dettato della suddetta Legge che, all’art. 1, comma 102, dispone che dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
A tale riguardo, il Codice, definisce nel dettaglio le tipologie di agevolazioni che sono oggetto della disciplina e, di conseguenza, dell’eventuale esclusione in caso di mancato adempimento all’obbligo assicurativo, vale a dire: contributi a fondo perduto, garanzie su operazioni finanziarie; finanziamenti agevolati e altri strumenti rimborsabili, interventi nel capitale di rischio, agevolazioni fiscali e contributive e altre eventuali forme disciplinate dai singoli bandi (art. 12, comma 1).
Viene tuttavia specificato che l’esclusione dalle stesse agevolazioni non si debba applicare agli incentivi fiscali che non prevedono lo svolgimento di attività istruttorie valutative (art. 1 comma 2), e agli incentivi contributivi; quest’ultima previsione è in linea con la richiesta di Confindustria di non considerare nel novero delle agevolazioni disciplinate gli incentivi fiscali e contributivi di carattere automatico.
Con l’occasione, si sottolinea quindi che dell’inadempimento all’obbligo assicurativo si terrà conto anche per l’accesso alle garanzie del Fondo di Garanzia per le PMI. Per l’applicazione di tale esclusione è tuttavia necessaria una modifica delle Disposizioni operative dello stesso Fondo che attualmente non è ancora stata formalmente adottata.
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Dlgs Codice incenviti - testo GU
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