Con la conversione in legge del decreto “Milleproroghe” (D.L. n. 200/2025) è stata disposta la proroga degli incentivi alle assunzioni previsti dal Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024, artt. 22,23 e 24).
Il D.L. n. 60 del 2024 ha previsto una serie di benefici contributivi finalizzati ad incrementare l’occupazione giovanile stabile, favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, sostenere lo sviluppo occupazionale della ZES e contribuire alla riduzione dei divari territoriali.
Tuttavia, per il 2026 si prevedono alcune importanti novità operative per il 2026, in quanto non si tratta di una semplice estensione dei termini: per alcune misure cambiano infatti durata e intensità del beneficio.
Bonus giovani (art. 22)
Prorogato per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate fino al 30 aprile 2026.
Per le assunzioni dal 1° gennaio 2026:
- l’esonero contributivo scende al 70%;
- resta al 100% solo in presenza di un incremento occupazionale netto.
Confermata la durata massima di 24 mesi. Il massimale mensile resta pari a 500 euro (650 euro nelle aree agevolate della ZES, ora estesa anche a Marche e Umbria).
Bonus donne (art. 23)
È la misura che beneficia della proroga più ampia: valida fino al 31 dicembre 2026, senza riduzioni.
Per tutto il 2026 resta l’esonero al 100% dei contributi (esclusi INAIL) per 24 mesi, nel limite di 650 euro mensili.
Bonus ZES (art. 24)
Prorogato anch’esso fino al 30 aprile 2026.
Dal 1° gennaio 2026 l’esonero è:
- 70% in via ordinaria;
- 100% solo in caso di incremento occupazionale netto, secondo le stesse regole del bonus giovani.
Il legislatore ha dunque scelto un approccio selettivo: piena conferma del bonus donne per tutto il 2026, per giovani e ZES l’esonero al 100% è subordinato alla crescita effettiva dell’organico ed è limitato a soli 4 mesi.
Non appena interverranno novità dal punto di applicativo e operativo sul tema, si provvederà a darne pronta comunicazione.










