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Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva – Promozione compliance in materia contributiva

Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva – Promozione compliance in materia contributiva

Il 3 marzo 2026 il Ministero del Lavoro ha pubblicato – nella sezione di Pubblicità Legale del proprio sito – il decreto interministeriale del 27 febbraio 2026 in allegato – adottato di concerto con il Ministero dell’Economia – che approva gli Indicatori Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC).

Il decreto è stato emanato in attuazione dell’art. 1, comma 7 del DL n. 160/2024 che si inserisce nel quadro delle riforme del PNRR, in particolare nell’ambito delle azioni di contrasto previste dal Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso.

A seguito dell’adozione da parte del Ministero del Lavoro del citato Piano nazionale, è stato costituito il Comitato nazionale per la prevenzione ed il contrasto del lavoro sommerso e, presso l’INL, la task force lavoro sommerso.

Tra gli interventi di prevenzione e di compliance previsti dal Piano Nazionale è stata prevista la definizione di indicatori di affidabilità contributiva, diretti a verificare la congruità della forza lavoro dichiarata dal datore di lavoro. Tali indicatori ricalcano gli indici elaborati per l’individuazione di potenziali irregolarità fiscali e sono stati realizzati attraverso la collaborazione del Ministero del Lavoro e INPS con Agenzia delle Entrate e Sogei.

GLI ISAC

La fonte normativa che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, prevede l’introduzione degli ISAC è l’art. 1, commi 5-8 del DI n. 160/2024.

Il 6 marzo 2026 l’Inps ha pubblicato la circolare n. 26 che si allega, con la quale illustra gli ISAC quali strumenti di analisi preventiva nell’ambito degli interventi sulla promozione della compliance in materia contributiva.

Gli Isac hanno l’obiettivo di individuare e prevenire la sottrazione di basi imponibili all’imposizione contributiva al fine di incentivare l’adempimento spontaneo degli obblighi previdenziali e sono elaborati analogamente a quanto accade per gli Indicatori delle irregolarità fiscali (ISA – art. 9-bis, co.15, DL n. 50/2017). Il campo di applicazione degli ISAC coincide con quello degli ISA. (Sono interessati dall’applicazione degli ISA gli esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che svolgono come “attività prevalente” attività per le quali risulta approvato un ISA, che dichiarano ricavi o compensi sotto la soglia massima di euro 5.164.569 e per i quali non risultino specifiche cause di esclusione, quali ad esempio aver iniziato o cessato l’attività nello specifico periodo di imposta, avvalersi del regime forfetario agevolato. Per tutte le informazioni sugli ISA nonché per le relative cause di esclusione si rimanda al sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/dichiarazioni/isa).

In fase di prima applicazione, sono stati selezionati due settori economici “a rischio elusione” su un totale di otto settori che dovranno essere gradualmente ricompresi entro il 31 agosto 2026.

Il decreto interministeriale del 27 febbraio 2026 ha, quindi, approvato gli ISAC per i seguenti due settori:

M21U “Commercio all’ingrosso alimentare”, ATECO:

  • 46.31.10
  • 46.31.20
  • 46.32.10
  • 46.32.20
  • 46.33.10
  • 46.33.20
  • 46.34.10
  • 46.34.20
  • 46.36.00
  • 46.37.02
  • 46.38.10
  • 46.38.20
  • 46.38.30
  • 46.38.90
  • 46.39.10
  • 46.39.20

G44U “Servizi alberghieri ed extra-alberghieri”, ATECO:

  • 55.10. 00
  • 55.20.51
  • 55.20.53
  • 55.90.20

METODOLOGIA

Parte integrante del decreto, ed allegate allo stesso, sono le c.d “Note Tecniche e Metodologiche” utilizzate per la determinazione degli ISAC.

Gli indicatori utilizzati per applicare gli ISAC sono stati rinvenuti nel periodo di osservazione 2019-2023 nell’ambito dei dati e delle informazioni provenienti da

  • ISA (Sogei – Agenzia delle Entrate)
  • denunce contributive/Uniemens (Inps)
  • comunicazioni obbligatorie (Ministero del Lavoro – INL)

Modelli di Business

Alla stregua di quanto accade per gli ISA in ambito fiscale, anche per definire l’affidabilità contributiva del contribuente rileva l’informazione derivante dai Modelli di Business (MOB) del settore che rappresentano una modalità di classificazione aziendale in grado di raggruppare imprese con caratteristiche simili in termini di modalità operative attuate sul mercato.

I Modelli di Business descrivono la struttura della catena del valore posta a fondamento del processo di produzione del bene o del servizio oggetto di analisi. Essi riflettono le differenze fondamentali derivanti dalle diverse configurazioni organizzative adottate per la realizzazione di tale processo di produzione oltre che dalle competenze specifiche impiegate ai medesimi fini.

Indicatori

Oltre ai MOB, per valutare l’affidabilità contributiva è stato predisposto un insieme di indicatori di compliance (elementari e complessi), specifici per ciascun settore, che permettono di analizzare diversi aspetti legati alla gestione della forza lavoro impiegata.

Un indicatore si definisce elementare quando è basato su calcoli e raffronti semplici e diretti effettuati sui dati disponibili che puntano a individuare situazioni atipiche della singola impresa in relazione ai dati dichiarati da tutte le imprese del settore.

L’indicatore si definisce complesso quando utilizza funzioni di stima econometrica per determinare la potenziale domanda di forza lavoro dell’impresa in base al suo specifico modello di business. Se il valore dichiarato si discosta significativamente dal valore teorico stimato, scatta la segnalazione di anomalia.

PROCEDIMENTO E PREMIALITA’

Entro il 31 marzo 2026, l’INPS procederà a trasmettere, in via telematica, ai datori di lavoro dei primi due settori economici individuati una comunicazione di “compliance” che potrebbe riportare assenza di scostamenti o segnalare eventuali scostamenti dai valori normali degli indicatori utilizzati nell’ambito del modello ISAC.

In caso di scostamento dai valori normali degli indicatori, nella comunicazione viene specificata l’entità dello stesso – tra le opzioni “lieve” o “significativo” – e viene fornita una stima del numero di giornate lavorative utili a riportare uno o più indicatori nella fascia di normalità.

Lo scopo della comunicazione è promuovere la corretta contribuzione ed offrire al contribuente l’opportunità di verificare la propria posizione contributiva, integrandola o rettificandola se necessario.

La stima ha carattere puramente indicativo; la lettera di compliance non ha natura giuridica di atto di accertamento e non determina alcuna irregolarità nei confronti del datore di lavoro.

Il contribuente avrà modo di segnalare all’Inps eventuali fatti, elementi o circostanze non noti all’Istituto per rappresentare le ragioni sottostanti agli scostamenti rilevati tramite la sezione “Comunicazione bidirezionale” del fascicolo elettronico del contribuente, selezionando l’oggetto “ISAC”, appositamente creato.

A tal fine è stato predisposto un apposito template che prevede, per ciascun ISAC con scostamento, alcune opzioni presenti nel menu a tendina per dialogare con l’Istituto:

  • Causa dello scostamento dell’indicatore: consente al datore di lavoro di esporre e documentare le ragioni per cui il valore dell’indicatore è fuori dalla fascia di normalità;
  • Azioni correttive in UniEmens: il datore di lavoro può comunicare le eventuali trasmissioni del flusso UniEmens spontanee effettuate a seguito della ricezione della lettera di compliance;
  • Richiesta di chiarimenti sui dati contributivi utilizzati: tale opzione può essere utilizzata per approfondimenti relativi ai dati del flusso UniEmens utilizzati.

La compilazione del template da parte del datore di lavoro è volontaria e non è previsto alcun termine perentorio entro cui il medesimo è tenuto a dare riscontro alla lettera di compliance. Non sono richiesti adempimenti specifici di ricalcolo e/o conteggi da parte dei datori di lavoro, né alcuna rettifica/modifica obbligatoria dei dati.

È possibile, inoltre, chiedere chiarimenti all’Inps, in presenza di eventuali dubbi e/o incertezze rispetto agli scostamenti emersi a cui l’Istituto fornirà riscontro.

L’obiettivo dell’attività di compliance consiste, quindi, nella possibilità per il datore di lavoro di operare una valutazione complessiva dell’aderenza della prassi aziendale alla normativa in materia di lavoro, adeguandosi ove necessario spontaneamente potendo così trovare applicazione quanto previsto dall’art. 30, co. 7, DL n. 19/2024.

La premialità per il datore di lavoro che risulta conforme al modello ISAC (“fascia di normalità”) senza scostamenti “lievi” o “significativi” è la trasmissione della denominazione da parte dell’Inps al Ministero del Lavoro ed all’INL per l’orientamento delle attività di vigilanza in materia contributiva.

L’aggiornamento degli ISAC verrà effettuato ogni due anni.

Per valutare l’impatto qualitativo degli ISAC, promuovere il rispetto degli obblighi in materia contributiva e definire un modello di “compliance” che favorisca l’emersione dal lavoro irregolare, viene costituito un Osservatorio sull’attuazione della misura presso il Ministero del Lavoro.

Allegati

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