Premessa
Come noto, soprattutto a seguito della adozione delle misure emergenziali o linee guida da parte delle Regioni e della sottoscrizione nel 2025 del Protocollo quadro relativo alle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro, l’attenzione al tema delle temperature è divenuto sempre maggiore.
In numerose Regioni sono state adottate, anche per il 2026, ordinanze contingibili e urgenti dirette a limitare o sospendere determinate attività lavorative nelle fasce orarie e nelle condizioni di rischio espressamente individuate e nelle quali si fa spesso riferimento allo strumento Worklimate per l’analisi della sussistenza dei presupposti (di condizioni di lavoro ed orario) per l’efficacia della Ordinanza stessa.
Allo stesso tempo, il Protocollo – promuovendo la definizione di misure attuative attraverso la contrattazione e il confronto aziendale o territoriale, fermi restando gli obblighi del D.Lgs. n. 81/2008 – ha sollecitato la stipula di protocolli attuativi aziendali per la prevenzione del rischio da caldo, offrendo elementi valutativi.
La Conferenza Stato-Regioni, per parte sua, nel 2025 ha elaborato le Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare.
Il progetto Worklimate
Poiché le Ordinanze fanno riferimento a questo progetto, si rinvia al relativo sito internet nel quale è possibile avere un quadro completo della situazione e dei suggerimenti per la tutela della salute e sicurezza.
Il Progetto consente di analizzare le previsioni relative al caldo per i tre giorni successivi e secondo i diversi orari di lavoro, secondo le attività svolte dai lavoratori, distinguendo tra attività al sole e all’ombra e tra attività moderata ed intensa.
È anche possibile consultare direttamente il riferimento alla Provincia interessata al fine di conoscere l’operatività del blocco delle attività lavorative.
La nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro
L’Ispettorato nazionale del lavoro ha recentemente emanato l’allegata nota n. 5484 del 6 luglio 2026 nella quale – richiamando suoi precedenti interventi – formula le indicazioni operative per l’attività di vigilanza.
Premesso che il rischio derivante dalle temperature costituisce oggetto di valutazione dei rischi ai sensi del Dlgs 81/2008, l’Ispettorato ricorda i settori e le attività particolarmente esposti (edilizia, agricoltura, logistica, lavori stradali, rider) e indica gli aspetti sui quali incentrare l’attività di vigilanza.
Secondo la nota dell’Ispettorato, nel corso dell’attività di vigilanza dovrà essere verificata:
- a)Valutazione dei rischi (DVR), in particolare “verificare se il datore di lavoro ha integrato il DVR con il rischio specifico prevedendo adeguate misure di mitigazione”.
- b) Organizzazione del lavoro, in particolare “accertare la eventuale rimodulazione degli orari di lavoro (es. anticipazione del turno all’alba, sospensione nelle ore centrali 12:00 – 16:00)”.
- c) Pause e rotazione, in particolare “verificare l’effettiva concessione di pause strutturate in aree ombreggiate o rinfrescate e la rotazione dei lavoratori nelle mansioni più gravose”.
- d) Idratazione e DPI, in particolare “controllare la disponibilità di acqua fresca nei cantieri/campi e l’uso di indumenti di lavoro leggeri, traspiranti e coprenti”.
- e) Formazione e informazione, in particolare “accertarsi che i lavoratori (e i preposti) siano stati informati sui sintomi del colpo di calore e sulle procedure di primo soccorso”.
- f) Sorveglianza sanitaria mirata, in particolare “accertare il coinvolgimento del Medico Competente nell’individuazione di prescrizioni o limitazioni specifiche per i lavoratori considerati “fragili” o maggiormente esposti agli effetti del caldo”.
- g) Coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST), in particolare “verificare la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la valutazione dei rischi”.
Più in generale, la nota invita il personale ispettivo a verificare “l’effettiva attuazione” delle misure organizzative e procedurali previste dal datore di lavoro, quali la rimodulazione degli orari di lavoro, l’anticipazione o il posticipo delle lavorazioni maggiormente gravose, la predisposizione di aree ombreggiate o climatizzate per le pause, la disponibilità di acqua potabile, l’informazione e la formazione dei lavoratori e la sorveglianza sanitaria dei soggetti maggiormente esposti.
Analoghe indicazioni valgono quindi anche per le imprese, soprattutto sul versante applicativo, in modo che siano pronte a rappresentare concretamente quanto fatto, sulla scia delle indicazioni puntuali dell’Ispettorato del lavoro.
La sospensione dell’attività
La nota dell’Ispettorato richiama, poi, il fatto che il datore di lavoro ed il preposto, secondo le rispettive attribuzioni, devono “valutare l’adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie, inclusa la sospensione temporanea delle attività lavorative in presenza di condizioni climatiche tali da determinare un rischio non accettabile per la salute e la sicurezza dei lavoratori”.
Premesso che, in tema di sospensione, deve ritenersi operante il rinvio alle prescrizioni vincolanti contenute nelle Ordinanze regionali che individuano le condizioni per la sospensione obbligatoria delle attività, il datore di lavoro (in sede di valutazione dei rischi e adozione delle relative misure, oltre che di vigilanza) ed il preposto (in sede di controllo sull’attività dei lavoratori) sono chiamati a considerare l’adozione di tutte le misure necessarie per la tutela della salute e sicurezza, ivi compresa la sospensione dell’attività.
Il richiamo, evidentemente, è alle situazioni nelle quali non vige l’eventuale blocca disposto dalle Ordinanze, dove, quindi, la valutazione dei rischi si riespande. A questo proposito, nel valutare l’eventualità della sospensione risultano utili non solo le indicazioni puntuali contenute nella stessa nota dell’Ispettorato ma, rilevano anche le Linee di indirizzo della Conferenza delle Regioni, sopra richiamate e le considerazioni svolte nel portale Worklimate.
Il ricorso alla cassa integrazione in alcuni settori
Il recente Decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, all’articolo 6, ha previsto la possibilità di ricorrere a sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nel periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026 “durante eccezionali situazioni climatiche” (che possono evidentemente anche non essere legate al caldo, ma, ad esempio, anche alle intemperie in altri periodi dell’anno, quali piovosità o freddo).
La norma ripete la previsione sostanzialmente analoga contenuta nell’art. 10-bis del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito in legge 1° agosto 2025, n. 113.
Nell’articolo 6 del DL 107/2026, i settori interessati sono quelli edili e lapidei afferenti alla “realizzazione delle opere infrastrutturali” e all’agricoltura. Il riferimento alle “opere infrastrutturali” non deve tuttavia trarre in inganno, in quanto la misura non è limitata a queste opere: il perimetro di applicazione della norma resta, infatti, il riferimento alle imprese richiamate nell’art. 10, comma 1, lettere m), n) e o), del D.Lgs. 148/2015.
La disposizione conferma, anche per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2026, la disciplina speciale applicabile ai trattamenti di CIGO richiesti per eventi climatici eccezionali. In particolare, per le imprese rientranti nell’ambito di applicazione della norma, i periodi di integrazione salariale richiesti per eventi oggettivamente non evitabili non sono computati nei limiti di durata previsti dall’art. 12, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 148/2015.
Resta applicabile il regime ordinario degli eventi oggettivamente non evitabili, compresa l’esclusione del contributo addizionale.
La misura (tenendo conto del tiraggio dell’anno precedente) opera entro il limite di spesa di 4,9 milioni di euro per il 2026, sottoposto al monitoraggio dell’INPS.
L’Inps ha emanato il messaggio numero 2418 del 20 luglio 2026 nel quale riepiloga le disposizioni in materia di CIGO e CISOA conseguenti all’emergenza climatica.
Allegati
| File | Dimensione del file |
|---|---|
INL nota 5484-2026
|
165 KB |








