La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una revisione organica del credito d’imposta ZES Unica, estendendo tempi, territori e programmazione degli investimenti fino al 31 dicembre 2028.
La misura mira a garantire maggiore certezza alle imprese nella pianificazione degli investimenti produttivi nelle aree agevolate del Mezzogiorno e delle ZLS.
Possono accedere al credito d’imposta le imprese di qualsiasi dimensione, già operative o di nuovo insediamento, che realizzano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive localizzate nelle aree ZES.
Sono inclusi:
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macchinari, impianti e attrezzature;
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immobili strumentali (nei limiti previsti dalla normativa);
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investimenti funzionali all’ampliamento, alla diversificazione o alla riconversione dell’attività.
Cosa fare per richiedere il beneficio – Iter operativo
1. Verifica preliminare
L’impresa deve:
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avere una sede o unità produttiva in area ZES;
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essere in regola con DURC, normativa antimafia e obblighi fiscali;
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non trovarsi in stato di difficoltà ai sensi della normativa UE.
2. Pianificazione dell’investimento
Occorre definire:
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tipologia di beni agevolabili;
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importo dell’investimento;
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anno di realizzazione (2026, 2027 o 2028).
La programmazione pluriennale è ora possibile grazie all’estensione del calendario.
3. Comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate
È il passaggio fondamentale.
L’impresa deve trasmettere una comunicazione preventiva indicando:
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dati dell’impresa;
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localizzazione dell’investimento;
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spese sostenute o da sostenere.
Scadenze:
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entro il 31 marzo o 30 maggio di ciascun anno (2026, 2027, 2028), secondo il provvedimento attuativo vigente.
La comunicazione avviene esclusivamente per via telematica tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate.
4. Realizzazione dell’investimento
Dopo l’invio della comunicazione:
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l’investimento deve essere effettivamente realizzato entro il periodo dichiarato;
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tutte le spese devono essere tracciabili e documentate.
5. Comunicazione integrativa (a consuntivo)
Una volta completato l’investimento, l’impresa deve inviare una comunicazione integrativa:
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entro il 31 gennaio dell’anno successivo (2027, 2028 o 2029);
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serve a confermare la realizzazione effettiva dell’investimento.
La mancata comunicazione integrativa comporta la decadenza dal beneficio.
6. Fruizione del credito
Il credito d’imposta:
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è utilizzabile in compensazione tramite modello F24;
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decorre dalla data indicata nel provvedimento di concessione;
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non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP.
Limiti di spesa
La Legge di Bilancio ha previsto stanziamenti dedicati:
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ZES Unica:
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2,3 miliardi € (2026)
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1 miliardo € (2027)
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750 milioni € (2028)
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ZES agricola: 50 milioni € (2026)
L’ammontare effettivo del credito spettante sarà determinato in base al rapporto tra risorse disponibili e richieste presentate.
Attenzione a cumuli e incompatibilità
Restano dubbi interpretativi (in attesa di chiarimenti ufficiali) su:
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cumulo con iperammortamento;
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compatibilità con Transizione 5.0;
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coordinamento con altri incentivi regionali o PNRR.
È fortemente consigliata una verifica preventiva caso per caso.
Riferimenti normativi
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Legge 30 dicembre 2025, n. 207 – Legge di Bilancio 2026, commi 438–466
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Art. 16, D.L. 124/2023, convertito in L. 162/2023 (ZES Unica)
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Art. 109 TUIR (periodo di eleggibilità delle spese)
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Carta degli aiuti a finalità regionale 2022–2027
Siti ufficiali di riferimento
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Agenzia delle Entrate – sezione “Agevolazioni ZES”
https://www.agenziaentrate.gov.it -
Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale
https://www.mimit.gov.it -
Portale ZES Unica
https://www.zes.gov.it -
Invitalia – supporto tecnico e chiarimenti operativi
https://www.invitalia.it










