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ZES Unica: calendario esteso al 2028. Come richiedere il credito d’imposta per gli investimenti

ZES Unica: calendario esteso al 2028. Come richiedere il credito d’imposta per gli investimenti

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una revisione organica del credito d’imposta ZES Unica, estendendo tempi, territori e programmazione degli investimenti fino al 31 dicembre 2028.
La misura mira a garantire maggiore certezza alle imprese nella pianificazione degli investimenti produttivi nelle aree agevolate del Mezzogiorno e delle ZLS.

Possono accedere al credito d’imposta le imprese di qualsiasi dimensione, già operative o di nuovo insediamento, che realizzano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive localizzate nelle aree ZES.

Sono inclusi:

  • macchinari, impianti e attrezzature;

  • immobili strumentali (nei limiti previsti dalla normativa);

  • investimenti funzionali all’ampliamento, alla diversificazione o alla riconversione dell’attività.

Cosa fare per richiedere il beneficio – Iter operativo

1. Verifica preliminare

L’impresa deve:

  • avere una sede o unità produttiva in area ZES;

  • essere in regola con DURC, normativa antimafia e obblighi fiscali;

  • non trovarsi in stato di difficoltà ai sensi della normativa UE.

2. Pianificazione dell’investimento

Occorre definire:

  • tipologia di beni agevolabili;

  • importo dell’investimento;

  • anno di realizzazione (2026, 2027 o 2028).

 La programmazione pluriennale è ora possibile grazie all’estensione del calendario.

3. Comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate

È il passaggio fondamentale.

L’impresa deve trasmettere una comunicazione preventiva indicando:

  • dati dell’impresa;

  • localizzazione dell’investimento;

  • spese sostenute o da sostenere.

Scadenze:

  • entro il 31 marzo o 30 maggio di ciascun anno (2026, 2027, 2028), secondo il provvedimento attuativo vigente.

La comunicazione avviene esclusivamente per via telematica tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate.

4. Realizzazione dell’investimento

Dopo l’invio della comunicazione:

  • l’investimento deve essere effettivamente realizzato entro il periodo dichiarato;

  • tutte le spese devono essere tracciabili e documentate.

5. Comunicazione integrativa (a consuntivo)

Una volta completato l’investimento, l’impresa deve inviare una comunicazione integrativa:

  • entro il 31 gennaio dell’anno successivo (2027, 2028 o 2029);

  • serve a confermare la realizzazione effettiva dell’investimento.

La mancata comunicazione integrativa comporta la decadenza dal beneficio.

6. Fruizione del credito

Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile in compensazione tramite modello F24;

  • decorre dalla data indicata nel provvedimento di concessione;

  • non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP.

Limiti di spesa

La Legge di Bilancio ha previsto stanziamenti dedicati:

  • ZES Unica:

    • 2,3 miliardi € (2026)

    • 1 miliardo € (2027)

    • 750 milioni € (2028)

  • ZES agricola: 50 milioni € (2026)

L’ammontare effettivo del credito spettante sarà determinato in base al rapporto tra risorse disponibili e richieste presentate.

Attenzione a cumuli e incompatibilità

Restano dubbi interpretativi (in attesa di chiarimenti ufficiali) su:

  • cumulo con iperammortamento;

  • compatibilità con Transizione 5.0;

  • coordinamento con altri incentivi regionali o PNRR.

 È fortemente consigliata una verifica preventiva caso per caso.

Riferimenti normativi

  • Legge 30 dicembre 2025, n. 207 – Legge di Bilancio 2026, commi 438–466

  • Art. 16, D.L. 124/2023, convertito in L. 162/2023 (ZES Unica)

  • Art. 109 TUIR (periodo di eleggibilità delle spese)

  • Carta degli aiuti a finalità regionale 2022–2027

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