La Commissione europea ha adottato, lo scorso 3 luglio, gli Standard Europei di Rendicontazione di Sostenibilità (ESRS) nella loro versione rivista, insieme al nuovo standard di rendicontazione volontario per le imprese di dimensione ridotta.
Il provvedimento recepisce i pareri tecnici elaborati da EFRAG sulla base dei contributi raccolti dalle parti interessate nel corso del 2025 e si inserisce nel più ampio percorso di semplificazione previsto dalla Direttiva Omnibus I. L’obiettivo è ridurre gli oneri di rendicontazione per le imprese, preservando al contempo gli obiettivi della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).
Tra le principali novità introdotte dalla revisione degli ESRS si segnalano:
- Fair presentation: viene chiarito che il principio della rappresentazione veritiera e corretta si applica alla dichiarazione di sostenibilità nel suo complesso e non ai singoli dati riportati.
- Aggregazione e disaggregazione delle informazioni: maggiore flessibilità per le imprese nella valutazione dei contesti geografici ai fini dell’analisi di materialità. È inoltre precisato che il livello di dettaglio utilizzato nell’analisi non determina automaticamente il livello di dettaglio della rendicontazione.
- Omissione di informazioni: in coerenza con la Direttiva Omnibus I, le imprese potranno omettere specifiche informazioni qualora la loro divulgazione possa arrecare un grave pregiudizio alla posizione commerciale.
- Effetti finanziari attesi: viene riconosciuto che tali informazioni si basano su stime suscettibili di aggiornamento, senza che ciò costituisca un errore di rendicontazione. È inoltre previsto un ulteriore anno di fase transitoria (phase-in) per la comunicazione delle informazioni qualitative e quantitative.
- Microplastiche: l’obbligo di rendicontazione viene limitato alle microplastiche primarie, escludendo quelle secondarie per ragioni di proporzionalità e fattibilità.
- Emissioni di sostanze inquinanti: l’individuazione delle sostanze da considerare materiali sarà affidata alla valutazione dell’impresa, sulla base delle proprie attività e del settore di appartenenza.
- Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC): introdotto un periodo transitorio di un anno per le imprese che utilizzano articoli contenenti tali sostanze.
Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare la documentazione della Commissione europea a questo link
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FF









