L’Inps, con il messaggio 2103 del 24 giugno 2026, consolida, a normativa invariata, il quadro per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale connessi alle temperature elevate, precisando le causali utilizzabili, l’onere della relazione tecnica e i criteri di valutazione della cosiddetta temperatura percepita.
In vista della stagione estiva, la Direzione centrale Ammortizzatori sociali interviene con una ricognizione operativa: il messaggio 2103/2026 non introduce nuove fattispecie, ma riordina – “salvo eventuali interventi normativi specifici” – le regole già vigenti per la sospensione o riduzione dell’attività dovuta al caldo eccessivo. La clausola di riserva non è casuale: pochi giorni prima, il 22 giugno 2026, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che reintroduce l’accesso in deroga agli ammortizzatori sociali per le ondate di calore eccezionali. Il pregio del messaggio sta intanto nella precisione dei criteri istruttori, decisivi in fase di accoglimento dell’istanza.
L’ambito applicativo
Le indicazioni riguardano i datori di lavoro destinatari della CIGO, dell’assegno di integrazione salariale erogato dal FIS o dai Fondi di solidarietà bilaterali (artt. 26 e 40, D.Lgs. 148/2015) e, in quanto compatibili, i datori di lavoro agricolo ammessi alla CISOA (L. 457/1972). La disciplina copre tanto le lavorazioni all’aperto quanto, a determinate condizioni, quelle in ambienti chiusi privi di sistemi di ventilazione o raffreddamento utilizzabili.
Le due causali
Il datore può muoversi su due binari. Quando la sospensione discende da un’ordinanza della pubblica autorità, si utilizza la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”: nella relazione tecnica è sufficiente indicare gli estremi del provvedimento, senza allegarlo, e il trattamento è riconosciuto nei soli periodi o fasce orarie individuati dall’ordinanza. In alternativa, resta esperibile la causale “evento meteo” per “temperature elevate”, quando il caldo comprometta in concreto lo svolgimento dell’attività.
È vietata la presentazione di due domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi coincidenti fondate, rispettivamente, sulle due causali. Tuttavia, ove l’istanza “evento meteo” investa periodi coperti anche da ordinanze, l’Istituto chiarisce un punto operativamente rilevante: risultano integrabili sia le giornate o le ore in cui sia accertato l’evento avverso, sia – pur in assenza di tale accertamento – quelle per le quali l’ordinanza abbia disposto il divieto di attività.
Soglia e temperatura percepita
Per la causale “evento meteo”, il trattamento è di norma riconosciuto con temperature superiori a 35 °C. La soglia, però, non è un automatismo né un limite invalicabile: anche valori pari o inferiori rilevano quando la temperatura percepita superi quella rilevata. Concorrono a determinarla l’esposizione diretta ai raggi solari, l’impiego di materiali o macchinari che producono calore, l’uso di DPI quali tute o caschi e, soprattutto, il tasso di umidità, che innalza la percezione termica rispetto al dato del bollettino. Ne deriva un principio metodologico netto: la valutazione non può fondarsi sul solo dato termico, dovendo considerare tipologia di attività, modalità di esecuzione e condizioni operative concrete.
Relazione tecnica e istruttoria
L’onere descrittivo grava sul datore. La relazione tecnica deve rappresentare l’evento meteorologico, la tipologia di lavorazioni sospese o ridotte e le condizioni operative incidenti sulla prestazione. In difetto, scatta il supplemento istruttorio ex art. 11 del D.M. 15 aprile 2016, n. 95442. I bollettini meteorologici non vanno allegati, essendo acquisiti d’ufficio dall’Istituto. La sospensione può fondarsi anche sull’indicazione conforme del responsabile della sicurezza aziendale.
Qualificazione come EONE
Il punto di maggiore impatto gestionale è la riconduzione di entrambe le causali agli eventi oggettivamente non evitabili (EONE). Per CIGO e assegno FIS/Fondi bilaterali ne discende che: non si applica il requisito dell’anzianità di 30 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva; non è dovuto il contributo addizionale (artt. 5, 29, c. 8, e 33, c. 2, D.Lgs. 148/2015); la domanda va presentata entro la fine del mese successivo all’evento; l’informativa sindacale non è preventiva, potendo essere resa anche dopo l’avvio della sospensione. Per imprese edili e lapidee (art. 10, lett. m, n, o) l’informativa è dovuta solo per le proroghe oltre le 13 settimane continuative.
All’orizzonte: il decreto del 22 giugno 2026
Sullo sfondo si colloca proprio l’intervento normativo specifico cui il messaggio allude: come reso noto dal comunicato di Palazzo Chigi del 22 giugno 2026, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge Infrastrutture/Pnrr che reintroduce, sul modello già sperimentato negli anni precedenti, l’accesso in deroga agli ammortizzatori sociali per le ondate di calore eccezionali. In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la platea dei beneficiari, la durata e le condizioni agevolate – verosimilmente l’esonero dal contributo addizionale e la neutralizzazione di alcuni limiti ordinari per edilizia, lapidei ed escavazioni – restano da verificare sul testo definitivo. Le indicazioni del messaggio 2103 operano dunque sul piano ordinario delle causali e della domanda; il decreto inciderà invece sul versante delle condizioni di accesso in deroga, senza sovrapporsi al potere di sospensione, che continua a derivare dalle ordinanze regionali o dalla decisione datoriale.
In definitiva, il messaggio non amplia le tutele: ne irrigidisce il presupposto probatorio. La differenza tra accoglimento e supplemento istruttorio si gioca tutta sulla qualità della relazione tecnica.
Sintesi: le due causali a confronto










